Torna il bonus commercianti, cioè un aiuto erogato dall’INPS destinato a chi cessa l’attività tre anni prima di raggiungere l’età minima per andare in pensione, ripristinato dalla Legge 147/2013, meglio conosciuta come Legge di Stabilità, al fine di incoraggiare il pensionamento anticipato degli esercenti dei settori commercio, turismo e servizi. Tale bonus vale per un periodo massimo di 3 anni, cioè dal momento in cui si chiude l’attività, fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia, ed ha un importo di poco più di 500 euro mensili, che è la somma della pensione minima erogata dall’INPS ai commercianti.
I beneficiari del bonus commercianti sono coloro i quali, in qualità di titolari o collaboratori, hanno:
- un’attività di commercio al dettaglio con sede fissa, anche abbinata all’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- un’attività commerciale su aree pubbliche (gli ambulanti);
- un’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Sono beneficiari, inoltre, gli agenti e rappresentanti di commercio (come chiarito dalla Circolare INPS n. 20 del 21/01/2002).
Più nel dettaglio il bonus spetta agli esercenti che cesseranno definitivamente l’attività entro il 31/12/2016, e maturano nel periodo compreso tra lo 01/01/2012 ed il 31/12/2016, i seguenti requisiti:
- iscrizione alla gestione esercenti attività commerciali dell’INPS da almeno 5 anni;
- età compresa tra i 62 anni compiuti ed i 66 e 6 mesi per gli uomini, ed età compresa tra i 57 anni compiuti ed i 61 anni e 6 mesi per le donne;
Inoltre, può presentare la domanda bonus commercianti anche chi aveva i requisiti nel periodo compreso tra il 01/01/2009 ed il 31/12/2011, e non ha presentato domanda o pur presentandola ha avuto esito negativo.
La domanda per ottenere il bonus commercianti va inoltrata telematicamente entro il 31/01/2017, tramite apposito Modello AP95:
- dal diretto interessato se in possesso del codice PIN dell’INPS;
- o da soggetti intermediari autorizzati, quali ad esempio CAF e Patronati.
In ogni caso la domanda va compilata indicando oltre ai dati anagrafici anche:
- se il beneficiario esercitava l’attività in qualità di titolare o di collaboratore;
- la tipologia dei prodotti dell’attività commerciale al dettaglio, con riferimento alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- i comuni di svolgimento dell’attività commerciale o le Regioni interessate dall’esercizio dell’attività itinerante;
- la data di cessazione dell’attività.
Alla domanda vanno allegati anche:
- la dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia;
- copia del certificato di restituzione della licenza;
- eventuale delega se la domanda venga inoltrata tramite patronato.
Una volta presentata la domanda, l’INPS verifica entro 30 giorni la correttezza dei dati ed il possesso dei requisiti e deciderà di conseguenza se erogare l’importo.
Il bonus commercianti 2016 è un indennizzo incompatibile con l’esercizio di qualsiasi attività lavorativa sia autonoma o subordinata.
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