Anatocismo cambia la peridiocità del calcolo degli interessi

Il 16 febbraio 2016 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 18 del 14 febbraio 2016, cosiddetto D.L. Banche (GU n. 37 del 15 febbraio 2016), contenente misure urgenti di riforma delle banche di credito cooperativo e la garanzia statale sui crediti in sofferenza ripristinando l’anatocismo abrogato dalla legge di Stabilità 2014.

Con il termine anatocismo, il cui divieto è sancito dall’art. 1283 c.c, è indicato il fenomeno della capitalizzazione degli interessi –“ in mancanza di usi contrari gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti interessi dovuti per almeno sei mesi-“.

In pratica, l’anatocismo è l’applicazione degli interessi sugli interessi già maturati in precedenza a danno del debitore. Ad esempio su un capitale di 100 euro, in un dato periodo, fruttano interessi pari a 2. L’anatocismo consiste nel fatto che se questi interessi non sono pagati, essi si sommano al capitale (100 più 2) in modo che, nel periodo successivo, gli interessi non si calcolano più su 100 ma su 102. E così via di periodo in periodo.

L’articolo 17-bis del citato Decreto Legge 18/2016 prevede modifiche all’articolo 120 del Decreto Legislativo n. 385/1993, relativo alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi. In sostanza, l’anatocismo non è stato eliminato, ma ai sensi del nuovo art. 120, gli interessi debitori o moratori (compresi quelli riguardanti finanziamenti su carte di credito) saranno conteggiati, di fatto, al 31 dicembre (il che legittima l’anatocismo annuale), disponendo il divieto della capitalizzazione infrannuale e saranno quindi calcolati esclusivamente sulla quota capitale divenendo esigibili dal 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati.

L’anatocismo si configura come una sorta di penalità che si aggiunge agli interessi moratori che scattano qualora il debitore sia in ritardo sul pagamento dell’importo dovuto, tali interessi si distinguono dagli interessi corrispettivi che sono normalmente dovuti come controprestazione per il prestito di denaro.

Il debitore, a questo punto, avrà due scelte: far addebitare gli interessi in conto nel momento in cui divengono esigibili, o pagarli direttamente.

Info: Gazzetta Ufficiale