La legge di stabilità 2016 riscrive la normativa sul regime fiscale delle piccole imprese e dei professionisti rendendone più vantaggiosa l’adesione
Nonostante sia di appena un anno fa (precisamente con la scorsa legge di stabilità), l’introduzione del nuovo regime dei minimi per professionisti ed imprese di ridotte dimensioni, non ha avuto i riscontri che il Governo si attendeva. Ciò ha portato ad una nuova e radicale formulazione della normativa in materia, al fine di renderla maggiormente vantaggiosa per coloro i quali iniziano una nuova attività imprenditoriale o professionale.
Con la legge di stabilità 2016 si è intervenuti, principalmente, sull’eliminazione dalla norma in vigore di tutti quei paletti che impediscono l’accesso al regime forfetario agevolato a determinate categorie di soggetti.
Le novità
Vediamo quali sono le principali novità previste nel testo normativo in discussione nelle aule parlamentari e che consento l’accesso al regime forfetario agevolato:
- Non sarà più rilevante, tra i requisiti per accedere al regime fiscale agevolato, che ci sia la prevalenza del reddito da attività imprenditoriale, artistica o professionale rispetto a tipologie di reddito da lavoro dipendente o assimilato. Inoltre, non sarà più necessario verificare tale requisito nel caso in cui il lavoro dipendente fosse, nel frattempo, venuto meno o nel caso in cui la somma dei redditi complessivi non fosse superiore a 20.000 euro.
- A fronte dell’abrogazione precedente, viene introdotta una nuova causa ostativa di accesso al regime forfetario agevolato per i soggetti che nell’anno precedente l’inizio dell’attività hanno percepito e dichiarato redditi di lavoro dipendente e assimilato superiori ai 30.000 euro, salvo che nello stesso anno il contratto di lavoro sia cessato.
- La novità più rilevante consiste nella previsione di un innalzamento dei limiti dei ricavi o dei compensi al di sotto dei quali è possibile accedere al regime agevolato. Come è noto tali limiti sono ad oggi legati al codice Ateco 2007, ovvero al numero che identifica la tipologia dell’attività intrapresa. La modifica in discussione prevede l’aumento della soglia dei ricavi di ulteriori 10.000 euro per le attività di impresa e l’aumento dei compensi di ulteriori 15.000 euro per le categorie professionali. In termini pratici ciò vuol dire che, ad esempio, per chi volesse intraprendere un’attività professionale avente per oggetto i servizi finanziari ed assicurativi e per la quale la soglia stabilita dei compensi é di 15.000 euro, dal 2016, previa conferma del testo attuale della legge, il limite per l’accesso e la permanenza nel regime viene innalzato a 30.000 euro. Si può ben capire come, in tal modo, la platea dei soggetti interessati a tali regimi venga ad essere notevolmente ampliata.
- Altra modifica riguarda l’agevolazione prevista per le imprese che iniziano una nuova attività: per tali soggetti, chiamati “start up” si passa dall’applicazione dell’aliquota del 15% su un reddito imponibile ridotto di un terzo e per una durata massima di tre anni, all’applicazione dell’aliquota ridotta del 5% per i primi cinque anni di attività. Con tale modifica si è di fatto allungata la vita del regime dei minimi (che ricordiamo è in vigore fino al 31 dicembre 2015), facendolo confluire nel regime forfetario.
- Infine, anche dal punto di vista dei contributi previdenziali viene eliminato l’esonero dal versamento dei contributi minimi e, quindi con esso, la determinazione di quanto versare in base al reddito dichiarato. In sostituzione viene introdotta una riduzione del 35% dei contributi INPS complessivamente dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani o commercianti.
Se le suddette modifiche saranno confermate e troveranno posto nella versione definitiva della Legge di Stabilità, allora il futuro di molti contribuenti potrebbe essere visto in maniera più rosea e positiva grazie al regime forfetario agevolato.
Info: Legge di stabilità 2016