Sgravio fiscale del 70% per lavoratori stagionali

Sgravi fiscali, del 70%per lavoratori stagionali: ecco cosa dice la legge di stabilità 2016

La legge di stabilità del 2016 porta benefici ai lavoratori con una manovra atta a creare nuovi posti di lavoro e con sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato anche nel 2016.
Durante l’esame parlamentare la legge è stata parzialmente modificata e ampliata, apportando modifiche a favore dei lavoratori con sgravio fiscale deducibile in 2 anni.

Sgravi fiscali: nuovo bonus sulle assunzioni a contratto indeterminato

A partire dal primo gennaio, la legge di stabilità ha confermato lo sgravio fiscale per tutto l’anno 2016, ma in misura ridotta (limitati al 40%) rispetto all’esonero totale del 2015, con durata massima di due anni, riducendo anche il tetto massimo di fruizione.

Sgravi contributivi parziali

Lo sgravio dei contributi 2016 si differenzia dall’incentivo del 2015 per vari aspetti: viene erogato in misura inferiore rispetto all’anno precedente, passando dai 8.060 euro ai 3250, tetto massimo in cui può essere operata la riduzione del 40%, la durata del beneficio è stato ridotto a 24 mesi in confronto dei 36 mesi della precedente legge.
Questo sgravio è applicabile ai datori di lavoro privati, anche se non sono imprenditori, e ai soggetti giuridici, quindi rientrano anche gli studi professionali, anche se sono organismi pubblici, svolgono una principale attività economica, in concorrenza con imprenditori privati.

Sgravi fiscali: settore agricolo

Nel settore agricolo il privilegio è applicabile con modalità diverse. Rientra nello sgravio anche il datore di lavoro che subentra in contratto di appalto e ha diritto di beneficio contributivo della parte residua di contributi non ancora versati dal datore precedente.

L’agevolazione è possibile cumularla con altri benefici economici, ma non con altre riduzioni contributivi.

Sgravi fiscali: agevolazioni per il sud

Lo sgravio contributivo per datori di lavoro privati operanti al sud (a partire dalla regione Abruzzo fino alla Sardegna) viene incrementato in confronto della misura ordinaria prevista in tutte le regioni dell’Italia, ed esteso fino a dicembre 2017, ma occorre attendere il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e all’approvazione della Commissione Europea.

Sgravi fiscali: lavoratori stagionali

L’articolo 1, comma 73 della legge 208/15 amplia la portata dell’articolo 11, comma 4-octies, del Dlgs 446/1997, che prevedeva la deducibilità del costo di lavoro, solo per lavoratori con contratto a tempo indeterminato, è stato esteso anche per lavoratori con contratto di lavoro stagionale (settori come il Turismo). Il comma 73 stabilisce che la deduzione del costo di lavoro ai fini IRAP è ammessa nei limiti del 70% del costo complessivo per ogni lavoratore stagionale e deduzioni spettanti in base ai commi 1, lettera a, 1-bis, 4-bis. 1 e 4 quarter dell’articolo 11 del Dlgs 446/97. Per la determinazione del costo di lavoro siano applicabili i principi contabili Oic oppure las/Ifrs.

Sgravi fiscali: soggetti coinvolti

La riduzione del 70% sarà dovuta dai soggetti indicati negli articoli da 5 a 9 indicati nel Dlgs 446/97, che assumono lavoratori stagionali.
La tipologia in cui è applicabile comprende tutti i lavoratori stagionali elencati nel Dpr 7 ottobre 1963, n. 1525, determinando le attività a carattere stagionale nel quale è richiesto un contratto a tempo determinato per il solo periodo estivo.
La deducibilità del 70% del costo del lavoro deve essere al netto delle eventuali deduzioni e calcolata per ogni lavoratore stagionale con un impiego complessivo di almeno 120 giorni e per due periodi di imposta, a partire dalla stipulazione del contratto del secondo anno e con lo stesso datore di lavoro.
Il comma 73 non prevede nessuna specifica decorrenza, quindi la norma è applicabile dal periodo d’imposta dell’anno 2016, con partenza dal primo gennaio.

Info: Presidenza del Consiglio dei Ministri