Se sei un avvocato, un dottore commercialista, o in generale un libero professionista titolare di partita IVA e stai finalmente per aprire il tuo studio, sicuramente starai cercando di far conoscere la tua professionalità in tutti i modi, e non potrai fare a meno di esporre la classica targa in ottone appena lucidata, od una più moderna in plexiglass, davanti al portone dello studio.
L’esposizione di targhe e le insegne con determinate caratteristiche sono soggette al pagamento dell’imposta sulla pubblicità da versare al comune. Cerchiamo di capire, quindi, quali caratteristiche devono avere le targhe per essere esentate dall’imposta, e come effettuare l’eventuale pagamento.
Secondo la normativa, le targhe di dimensione superiore ai 300 cm2 (quindi con un formato, ad esempio, superiore a 50*60 cm) sono soggette al pagamento dell’imposta. In questo caso bisognerà darne comunicazione al comune dichiarando la forma della targa, la durata della permanenza della targa sull’immobile, e la collocazione della targa. Fatto ciò l’ufficio comunale procederà alla determinazione dell’imposta ed invierà periodicamente e prima delle scadenze i bollettini postali precompilati con gli importi da pagare.
Una sentenza dalla corte di Cassazione nel 2010 interviene su quale sia la reale finalità della norma sulle imposte di pubblicità, chiarendo che se la targa serve unicamente per contraddistinguere il luogo di ubicazione e di esercizio dell’attività del libero professionista (intesa sia come attività di lavoro autonomo che attività di impresa) questa possa essere esentata dal versamento del tributo in quanto non manifesta un intento squisitamente pubblicitario.
Ma attenzione però: nel caso in cui nella targa siano riportati loghi, messaggi, immagini, motti, o descrizioni dell’attività, il contenuto della sentenza di cui sopra potrebbe non essere riconosciuto e far ricadere la targa nell’ambito di applicazione oggettivo del tributo.
Info: Corte di Cassazione, sentenza n°16722 del 2010