La previdenza complementare è deducibile

La scelta di aderire a una forma pensionistica complementare è sempre volontaria, ma a volte è resa appetibile dalle agevolazioni fiscali riconosciute dallo Stato.

Previdenza complementare. Ecco le 3 agevolazioni fiscali più importanti:

  • La prima agevolazione riguarda la deducibilità dei contributi versati dai soggetti Irpef a forme di previdenza complementare, infatti, sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini reddituali fino a un importo massimo annuo pari ad € 5.164,57. Occorre precisare che nel limite annuo rientrano tutti i contributi sia personali sia a carico del datore di lavoro, che il reddito da cui dedurre i contributi può essere di qualsiasi tipo (dipendente, autonomo, di impresa, ecc.) e che è possibile dedurre anche i versamenti effettuati a favore di un proprio familiare “fiscalmente a carico”. Infatti, qualora il familiare a carico non possa dedurre per intero i contributi versati la parte di contributo che rimane può essere dedotta da chi ha effettuato il versamento.
  • La seconda agevolazione riguarda i rendimenti generati dalla gestione,soggetti ad una imposta agevolata rispetto a tutte le altre forme di investimento. I rendimenti della previdenza integrativa sono tassati, infatti, con un’aliquota che varia tra il 12,5 e il 20% a seconda del tipo di titoli in cui investe il fondo: più il fondo è prudente e più è alta la presenza di Titoli di Stato, più l’aliquota si avvicina al 12,5%.  Oltre all’imposta sui rendimenti, le forme pensionistiche offrono un altro importante vantaggio per tutta la durata della fase di accumulazione del capitale: sono esenti dall’imposta di bollo.
  • La terza agevolazione riguarda il trattamento del capitale e delle rendite. Quando il lavoratore matura il diritto alla pensione pubblica e partecipa da almeno 5 anni a forme di previdenza complementare, ha la possibilità di chiedere il pagamento della pensione integrativa o, nei limiti previsti, il rimborso del capitale. In tutti e due i casi, una parte dell’importo pagato come rendita o capitale è esente da imposte cioè quella parte che deriva dai rendimenti maturati dalla gestione o dai contributi non dedotti, la parte restante, costituita dai contributi dedotti e dall’eventuale TFR versato, viene applicata un’imposta sostitutiva del 15%. È importante tenere presente che, essendo una imposta sostitutiva la rendita, o il capitale, non fanno cumulo con i redditi personali e non sono soggetti ad altre imposte ed infine che l’aliquota del 15% si riduce dello 0,3% per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche successivo al 15°, con uno sconto massimo del 6%.

Fonte: INPS