Casa: nuove regole per chi acquista un immobile per darlo in affitto

Lo Sblocca Italia (D.L. n. 133/2014) continua a continuare a puntare sulla ripresa economica del paese che deve “per forza di cose” passare dall’edilizia e dalla famiglia, ovvero dal ritorno agli investimenti sul “mattone”. Come previsto dall’art. 21 del decreto appena citato e come sancito dalla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2015, sono previste alcune agevolazioni per chi investe su unità immobiliari da destinare alla locazione.

Bonus Compra-Affitta

Questo particolare bonus permette ai soggetti interessati ad acquisto immobili di usufruire di una deduzione IRPEF per l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile da affittare. Tuttavia, per ottenere l’agevolazione devono sussistere i seguenti requisiti:

  • acquisto immobili nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2017 (nello specifico, tale unità immobiliare deve risultare già interamente o parzialmente costruita alla data del 12 novembre 2014, come spiegato dall’art. 1 dello Sblocca Italia);
  • affitto dell’unità immobiliare con un contratto a canone concordato per otto anni continuativi;
  • concessione in usufrutto della casa a soggetti che operano nell’ambito delle abitazioni sociali da almeno 10 anni.

Condizioni fondamentali

Per usufruire della deduzione, occorre che siano soddisfatti anche i seguenti requisiti fondamentali:

  • assenza di rapporti di parentela tra proprietario ed affittuario;
  • classe di efficienza energetica dell’alloggio deve rientrare nelle categorie A e B;
  • non classificazione della casa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni signorili);
  • ubicazione in zone che non devono essere di carattere storico/artistico o di particolare pregio ambientale.

In cosa consiste

Le deduzioni fiscali previste dall’art. 21 del decreto Sblocca Italia, pari al 20% delle spese sostenute per acquisto immobili (spesa massima di 300 mila euro), spettano a:

  • persone fisiche non esercenti attività commerciali;
  • individui che sostengono spese per la costruzione di un immobile residenziale.

Di conseguenza, la riduzione IRPEF del 20% del prezzo di acquisto dell’abitazione deve essere suddivisa in otto quote annuali, a partire dall’anno in cui viene stipulato il contratto di locazione.

Info: G.U. n. 282 del 3 dicembre 2015