Lo Sblocca Italia (D.L. n. 133/2014) continua a continuare a puntare sulla ripresa economica del paese che deve “per forza di cose” passare dall’edilizia e dalla famiglia, ovvero dal ritorno agli investimenti sul “mattone”. Come previsto dall’art. 21 del decreto appena citato e come sancito dalla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2015, sono previste alcune agevolazioni per chi investe su unità immobiliari da destinare alla locazione.
Bonus Compra-Affitta
Questo particolare bonus permette ai soggetti interessati ad acquisto immobili di usufruire di una deduzione IRPEF per l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile da affittare. Tuttavia, per ottenere l’agevolazione devono sussistere i seguenti requisiti:
- acquisto immobili nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2017 (nello specifico, tale unità immobiliare deve risultare già interamente o parzialmente costruita alla data del 12 novembre 2014, come spiegato dall’art. 1 dello Sblocca Italia);
- affitto dell’unità immobiliare con un contratto a canone concordato per otto anni continuativi;
- concessione in usufrutto della casa a soggetti che operano nell’ambito delle abitazioni sociali da almeno 10 anni.
Condizioni fondamentali
Per usufruire della deduzione, occorre che siano soddisfatti anche i seguenti requisiti fondamentali:
- assenza di rapporti di parentela tra proprietario ed affittuario;
- classe di efficienza energetica dell’alloggio deve rientrare nelle categorie A e B;
- non classificazione della casa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni signorili);
- ubicazione in zone che non devono essere di carattere storico/artistico o di particolare pregio ambientale.
In cosa consiste
Le deduzioni fiscali previste dall’art. 21 del decreto Sblocca Italia, pari al 20% delle spese sostenute per acquisto immobili (spesa massima di 300 mila euro), spettano a:
- persone fisiche non esercenti attività commerciali;
- individui che sostengono spese per la costruzione di un immobile residenziale.
Di conseguenza, la riduzione IRPEF del 20% del prezzo di acquisto dell’abitazione deve essere suddivisa in otto quote annuali, a partire dall’anno in cui viene stipulato il contratto di locazione.