Al via la liberalizzazione e la semplificazione delle procedure, per lavori di nessun o lieve impatto ambientale.
Sebbene la burocrazia tenda, in astratto, alla nobile finalità di garantire la realizzazione del bene comune attraverso l’applicazione di criteri di razionalità e imparzialità, talvolta, quando eccessiva o superflua, finisce col determinare la frustrazione del cittadino che, per far valere i propri interessi, si ritrova a barcamenarsi tra scartoffie, nulla osta, lunghe attese e marche da bollo.
Di qui l’avvertita necessità di avviare, tramite le recenti riforme legislative, un processo di semplificazione (snellimento delle procedure) e liberalizzazione (abolizione di restrizioni previste dalla legge) di alcune attività private, in cui l’eccessiva burocratizzazione delle procedure cominciava ad essere (o lo era da tempo) avvertita come un ostacolo non giustificato.
Su questo solco, si muove il nuovo regolamento sulle autorizzazioni paesaggistiche recentemente approvato (D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo trascorso, il quale prevede:
- l’abolizione del nulla osta paesaggistico (liberalizzazione) per quei lavori interni di piccola portata che non hanno nessun impatto sul paesaggio (elencati nell’allegato A del regolamento);
- la semplificazione per il procedimento di rilascio del nulla osta per i lavori che hanno, invece, un lieve impatto paesaggistico (elencati nell’allegato B).
I lavori “liberalizzati” (allegato A), per i quali quindi è stata abolita – lo si ripete – la necessità del preventivo rilascio del nulla osta paesaggistico, devono essere interventi interni ( ad esempio manutenzione di terrazzi, rifacimento intonaci, sostituzione di vetrine, opere di coibentazione) o strutturali, quali il miglioramento energetico e sismico (es. il consolidamento statico dell’edificio) o l’eliminazione di barriere architettoniche (inclusi gli ascensori), a condizione che non alterino l’aspetto degli edifici. Viene, inoltre, abolito il nulla osta paesaggistico anche per l’installazione di tende e insegne di negozi, pannelli solari, sostituzione di cancelli e recinzioni, muri di cinta, opere in sottosuolo, installazione di pannelli solari/fotovoltaici, o realizzazione di strutture temporanee per eventi inferiori a 120 giorni.
Si noti come l’abolizione dell’autorizzazione paesaggistica non significhi liberalizzazione totale della procedura; ove infatti siano comunque richieste autorizzazioni a costruire, l’interessato dovrà comunque presentare una CIA (Comunicazione Inizio Attività) o SCIA (Segnalazione Certificata Di Inizio Attività).
Gli interventi “di lieve entità” (allegato B), per i quali rimane necessario il nulla osta paesaggistico, sebbene emesso nell’ambito di un procedimento semplificato, riguardano invece: opere che comportano aumenti di volume fino al 10% degli edifici che non alterano le caratteristiche del fabbricato (massimo 100 metri cubi), interventi antisismici, miglioramento energetico o anti barriere-architettoniche che impattano sulla sagoma dell’edificio, realizzazione di tettoie, porticati, chiostri da giardino permanenti, purché non superino la superficie di 30 mq. Nell’elenco di cui all’allegato B, sono ricomprese anche le opere a servizio di capannoni (tettoie, collegamenti, strutture di stoccaggio) o dehors di bar e ristoranti.
La semplificazione del procedimento di rilascio del nulla osta paesaggistico si riflette innanzitutto sul termine di durata del medesimo: esso deve concludersi entro il termine massimo di 60 giorni, non prorogabile. Una volta che l’utente abbia presentato istanza per il nulla osta paesaggistico semplificato presso gli sportelli unici per l’edilizia (Sue) o delle attività produttive (Suap), gli uffici competenti potranno chiedere solo una volta integrazioni documentali con conseguente sospensione del termine della procedura.
Le Sovrintendenze, da parte loro, una volta investiti della richiesta da parte dello Sue o Suap, avranno un ulteriore termine massimo di 20 giorni per decidere se concedere il nulla osta o rifiutarlo. In caso di mancata risposta entro detto termine, l’istanza si intende accolta, in applicazione dell’istituto del cosiddetto silenzio assenso, che equipara, agli effetti di legge, la mancata risposta dell’ufficio all’accettazione della richiesta.
L’altissimo numero di procedimenti avviati per (presunti) abusi edilizi testimonia un certo tasso di incertezza e oscurità dei regolamenti urbanistici/paesaggistici, gettando nel caos il cittadino che spesso non comprende per quale ragione, al fine di apportare migliorie di poco conto sui propri immobili, sia costretto ad avviare macchinose, e spesso lunghe, procedure amministrative.
Il regolamento qui annotato rappresenta il primo passo, forse non l’ultimo, per venire incontro alle esigenze dei cittadini, senza tuttavia sacrificare la tutela del territorio e del paesaggio, che in quanto bene comune, prevale sull’interesse del singolo.
Se in passato hai rinunciato ad eseguire piccoli lavori in casa, sconfortato dalle procedure, potrebbe essere arrivato il momento di ripensarci, alla luce dell’entrata in vigore del nuovo regolamento. Consulta un professionista del settore e scopri se gli interventi che vuoi effettuare rientrano nel tipo di quelli liberalizzati.
Fonte: Nuovo regolamento sulle autorizzazioni paesaggistiche