Novità casa: agevolazioni!

È diventato legge il decreto Sblocca Italia. Tra le tante novità per il settore immobiliare troviamo agevolazioni fiscali per chi acquista un immobile, dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, e lo affitta a canone concordato.

A godere della nuova agevolazione sono le persone fisiche non esercenti un’attività commerciale in seguito a:

  • acquisto di immobile di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato gli interventi;
  • costruzione di un immobile su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.

Si può fruire dell’agevolazione anche in riferimento a più immobili, purché si rispettino le condizioni previste dalla legge e il limite di spesa complessivo non superi 300.000 Euro.

L’immobile da acquistare o di nuova costruzione deve avere le seguenti caratteristiche:

  • deve essere a destinazione residenziale;
  • non è classificato o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • non è ubicato nelle zone omogenee classificate E (ovvero parti di territorio destinate ad uso agricolo), ai sensi del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
  • consegue prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell’allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente.

Per ottenere la deduzione è necessario che, entro 6 mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, l’immobile sia concesso in locazione per almeno 8 anni continuativi.

Inoltre tra locatore e locatario non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado. Il diritto alla deduzione non viene meno anche se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima che decorrano gli 8 anni previsti dalla legge e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data di risoluzione del precedente contratto.

Fonte: GU n. 262 del 11-11-2014 – Suppl. Ordinario n. 85