Confermate le detrazioni del 65% ai fini IRFPEF per chi decide di proteggere dal sole il proprio immobile
La Legge di Stabilità ha esteso per tutto il 2016 le detrazioni fiscali del 65%, a coloro i quali acquistano schermature solari, da installare sugli edifici esistenti.
Vediamo secondo la normativa vigente cosa si intende per schermatura solare.
Sono da intendersi schermature solari tutti quei sistemi che permettono di variare e controllare la qualità e la quantità di luce e calore, cioè sono da intendersi schermature solari tutta una vasta gamma di sistemi di tendaggio che vediamo giornalmente nelle nostre città quali ad esempio:
- tende da sole, per lucernari, per serre, tende a bracci, per facciate o ancora tenda da facciata a rullo, a veranda, a pergola;
- cappottine;
- zanzariere e tende anti-insetto;
ed ancora:
- veneziane esterne in alluminio;
- frangisole;
- chiusure oscuranti;
- persiane;
- veneziane;
- scuri;
- tapparelle;
- avvolgibili;
ma anche sistemi come:
- plissettate;
- sistemi winter garden;
- skylighter.
Tutti i sistemi sopraindicati di schermature solari rispecchiano i requisiti fondamentali, che consentono di ottenere le detrazioni, che sono:
- aderenza, le schermature infatti devono essere aderenti all’immobile per impedire che gli ambienti interni si surriscaldino a causa del sole battente, specialmente nel periodo estivo, motivo per cui sono escluse dalle agevolazioni strutture quali ad esempio i gazebo;
- proporzionalità e mobilità, le schermature devono essere rapportate alla superficie vetrata da proteggere, ed inoltre deve essere mobili per ombreggiare d’estate, e permettere l’irraggiamento in inverno;
- efficienza energetica, è un requisito non perentorio, infatti è possibile indicare anche un valore pari a zero per ciò che riguarda le classi energetiche delle schermature, questo consente di far entrare in detrazione ad esempio anche le zanzariere.
L’agevolazione a favore dei soggetti che ne fanno richiesta copre sia l’acquisto delle schermature solari che la manodopera necessaria per il montaggio. L’importo massimo detraibile è di 60.000 euro, per le spese sostenute nel periodo compreso tra il primo gennaio ed il 31 dicembre 2016.
Vediamo meglio nel dettaglio chi sono i contribuenti che possono fruire di tale agevolazione:
- le persone fisiche, compresi artigiani e professionisti, e le società di persone o di capitali;
- chi è titolare di un diritto reale sull’immobile;
- i condomini, (solo per gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiale);
- gli inquilini;
- chi ha l’immobile in comodato;
- i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori;
- associazioni tra professionisti;
- ed infine enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
I contribuenti che intendono fruire delle detrazioni dovranno effettuare i pagamenti a mezzo bonifico parlante.
Per fruire dell’agevolazione chi effettua il bonifico deve essere lo stesso soggetto che richiede la detrazione, ed i dati salienti da riportare nel bonifico sono:
- codice fiscale del contribuente;
- il riferimento della fattura che si sta saldando;
- l’indirizzo dell’immobile;
- ed inoltre deve essere specificato l’esatto riferimento normativo cioè deve essere riportata la dicitura: L. 296/06 e seguenti.
L’ultimo passo per ottenere la detrazione è quello d’inviare all’Enea per via telematica (entro 90 giorni dal termine dei lavori), l’allegato F dal sito ENEA.
Info: ENEA