Cosa comporta la donazione ai figli, quali sono i rischi di accertamenti fiscali e entro quando può essere esercitata l’azione revocatoria? Tanti i quesiti a cui proviamo a rispondere.
“Crisi economica” vuol dire gravi difficoltà per le famiglie: l’alto grado di disoccupazione si è tradotto, com’è naturale, in una generalizzata perdita di potere d’acquisto. Conseguenza immediata? La necessità di ottenere liquidità, e quindi di chiedere prestiti.
Le famiglie che hanno necessità di ottenere prestiti, di solito, si rivolgono agli istituti di credito; questi dopo lunghe procedure per verificare condizioni e l’effettiva “solvibilità” del richiedente, procedono a concedere il credito. A volte, però, chi necessita di denaro non può attendere i tempi delle banche (basti pensare ai casi in cui il denaro serve come anticipo per l’acquisto di una casa o una spesa improvvisa) in quanto vi è necessità impellente di ottenerlo: in questi casi i figli si rivolgono ai genitori, che restano l’unico vero sostegno economico della famiglia.
Nel momento in cui vi è questo passaggio di denaro, caratterizzato da “spirito di liberalità”, ossia dalla volontà di arricchire l’altro senza corrispettivo (senza interessi), si è in presenza della donazione. Se effettuata da un genitore, si parla di “donazione ai figli”
Giuridicamente esistono due tipologie di donazioni ai figli: donazione diretta e indiretta: si ha quella diretta quando il genitore dona al figlio del denaro liquido che questi può usare secondo le proprie necessità, senza uno scopo definito; è indiretta quella che ha uno scopo ben preciso, come il genitore che paga al figlio le rate del mutuo. Nel caso della donazione indiretta è presente un terzo soggetto a cui viene consegnata la donazione fatta dal genitore – la banca presso cui si è contratto il mutuo, ad esempio – e proprio per questo il rapporto non si risolve direttamente tra figlio e genitore, ma indirettamente, passando per un altro soggetto.
La tendenza comune è quella di pensare che le donazioni ai figli, soprattutto se modiche, non necessitino di riconoscimento giuridico. In realtà la legge non si esprime in merito alle cifre ma definisce la necessità dell’atto pubblico per rendere effettiva la donazione: tutte le donazioni, infatti, per avere valore dal punto di vista civilistico devono prevedere un atto pubblico, ossia una dichiarazione davanti ad un notaio alla presenza di due testimoni.
Nel momento in cui si effettuano donazioni ai figli la domanda da porsi è: qual è il limite da rispettare nelle donazioni senza che vi siano conseguenze di revocatoria dei creditori o accertamenti fiscali?
C’è la possibilità che un creditore del soggetto che ha donato si faccia avanti e pretenda la restituzione della somma da chi ha ricevuto la donazione: si tratta dell’azione revocatoria, che ha come obiettivo quello di rendere nulla la donazione e far sì che chi ha ricevuto la somma debba restituirla; questa può essere esercita entro 5 anni dall’atto di donazione, dopodiché la donazione risulta definiva e nessuno potrà pretendere nulla.
Un esempio è il caso in cui il genitore per sottrarsi al creditore va in banca ed effettua un bonifico al figlio: il creditore potrà pretendere la restituzione della somma avviando l’azione revocatoria.
Se invece azioni come questa vengono fatte per sottrarsi al pagamento delle tasse e quindi il creditore che avanza pretese è l’Agenzia delle Entrate, oltre l’azione revocatoria vi è anche un rischio penale, ossia la possibilità che venga avviato un procedimento per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
Per quanto riguarda l’accertamento fiscale, questo può essere fatto sia su chi ha donato che su chi ha ricevuto la donazione.
Molto importante in questi casi è la scelta del mezzo di pagamento: optare per uno strumento tracciabile, come ad esempio il bonifico, è la scelta migliore per evitare problemi con il fisco.
Se l’accertamento viene fatto a chi ha ricevuto la somma e il passaggio di denaro è stato fatto con bonifico o assegno, il soggetto potrà dimostrare la provenienza della cifra, il motivo dell’aumento del reddito e, quindi, la sua possibilità di acquistare un determinato bene. Lo stesso vale nel caso il genitore paghi al figlio le rate del mutuo: la scelta migliore in questi casi è far transitare la cifra dal proprio conto corrente a quello del figlio che procederà al pagamento della rata.
L’accertamento, anche se meno probabile per cifre basse, può essere effettuato anche su chi dà i soldi: ad esempio nel caso in cui il soggetto decida di prestare la cifra, che successivamente viene restituita. Considerato che si presume la possibilità che a fronte di un prestito vi sia il pagamento di interessi, l’accertamento fiscale potrà essere effettuato proprio sugli eventuali interessi non dichiarati.
Viste le implicazioni sia giuridiche che fiscali che comportano le donazioni ai figli, prima di procedere a questo tipo di operazione, il consiglio come sempre è quello di consultarsi con un professionista che possa indirizzarvi.
Fonte: Agenzia delle Entrate