Il consumatore che dal 1° marzo si vedrà recapitare maxi bollette per conguagli relativi ad un periodo superiore ai 2 anni, si potrà avvalere della prescrizione del credito.
Dal 1° marzo 2018, gli operatori di energia elettrica non possono più mandare fatture con conguagli relativi a periodi superiori ai 2 anni. È quanto stabilito dall’autorità di settore Arera (ex Aeeg) con propria delibera, dando così attuazione a quanto stabilito dalla legge di bilancio 2018 in tema di prescrizione delle maxi bollette, ridotta da 5 a 2 anni. Nel caso in cui l’operatore non abbia fatturato o abbia fatturato un conguaglio per un periodo molto esteso, il cliente avrà quindi diritto a pagare solo gli ultimi 2 anni.
Lo scopo perseguito dalla riduzione del termine di prescrizione delle maxi bollette è quello di contrastare la prassi diffusa tra le società elettriche di inviare al consumatore maxi-conguagli anche con 5 anni di ritardo, a causa di mancate letture o letture di rettifica non tempestive.
È importante sottolineare che, giuridicamente, la prescrizione non estingue il credito né impedisce al creditore di chiedere il pagamento. Essa deve essere espressamente replicata dal cliente di fronte alla richiesta di pagamento. Il cliente che spontaneamente paghi un debito prescritto, non ha infatti diritto a chiedere la restituzione di quanto spontaneamente pagato.
Secondo quanto disposto da Arera, il fornitore di energia dovrà tuttavia informare il cliente di questo suo nuovo diritto contestualmente all’emissione della maxi bolletta e comunque almeno 10 giorni prima rispetto alla scadenza dei termini di pagamento.
Si stabilisce espressamente l’obbligo della società elettrica di emettere il documento di fatturazione relativo a conguagli operati sulla base di rettifiche, entro 45 giorni dal momento in cui la rettifica è resa disponibile nell’ambito del Sistema Informativo Integrato – SII.
Nel caso di ritardo del venditore nel fatturare i conguagli (pur disponendo tempestivamente dei dati di misura di rettifica) per consumi riferiti a periodi maggiori di 2 anni, il cliente potrà infatti sospendere il pagamento, previo reclamo al venditore e qualora l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) abbia aperto un procedimento nei confronti di quest’ultimo. Qualora il procedimento Agcm si concluda con l’accertamento di una violazione da parte del fornitore di energia, il cliente avrà diritto a ricevere il rimborso dei pagamenti già effettuati.
A corollario di queste disposizioni, l’Arera pensa anche di introdurre nella fattura una voce che evidenzi chiaramente quali importi sono già prescritti e per i quali, dunque, non può essere più preteso alcun pagamento. Inoltre si sta ragionando anche sull’introduzione di una sorta di prescrizione automatica, mediante la definizione delle modalità con cui stabilire se la mancata o ritardata lettura dei consumi sia addebitabile alla negligenza del consumatore o della società elettrica.