La legittima difesa in casa gode di una tutela rafforzata. In cosa consiste? Quali sono i confini con l’eccesso colposo di legittima difesa? Come ci si può difendere?
Il tema della legittima difesa in casa o in strada è un tema molto dibattuto e controverso, quasi un anno fa è stata approvata la proposta di legge sulla riforma della legittima difesa in casa o in altro domicilio, che rafforza la non punibilità di chi reagisce all’intrusione di qualcuno. Ma occorre affrontare il tema con molta delicatezza, anche per non far passare messaggi sbagliati, perché c’è in gioco la vita e la sicurezza delle persone.
Indice
Cosa dice il nostro codice penale a proposito di legittima difesa in casa e in strada?
L’articolo 52 del codice penale prevede che non è punibile chi, per difendere un diritto proprio o altrui, mette in atto una condotta che normalmente costituirebbe reato.
Si chiama legittima difesa, ma affinché sia valida, la reazione dev’essere proporzionata alla minaccia ed il pericolo deve essere “attuale”, cioè deve essere in corso al momento della difesa. Una volta cessato il pericolo cade lo scudo della “non punibilità” e per ottenere giustizia si può denunciare l’accaduto alle autorità. Ad esempio, se un commerciante mette in fuga il ladro e lo insegue per strada sparandogli contro, non siamo più nel campo della legittima difesa e si rischia l’imputazione per “eccesso colposo di legittima difesa”, se non addirittura per omicidio volontario.
La proporzionalità tra difesa e offesa
L’aspetto più delicato e dibattuto è quello della proporzionalità tra difesa e offesa (o minaccia), che riguarda non la modalità dell’offesa, ma il diritto minacciato (la vita, l’incolumità fisica, la proprietà). Durante una rapina a mano armata, la persona minacciata può uccidere il malvivente e ciò è giustificato non dalla difesa del patrimonio, ma dalla difesa della vita o della incolumità propria o altrui.
La difesa della proprietà, per quanto preziosa, non giustifica l’uccisione di un ladro o di un vandalo, se non c’è anche la minaccia alla nostra incolumità, altrimenti manca la proporzione tra offesa e difesa e si rischia l’imputazione per “eccesso colposo di legittima difesa”.
Vediamo un po’ più concretamente come funziona la legittima difesa partendo da un aneddoto.
Un buon maestro di arti marziali o difesa personale insegna che bisogna in ogni caso evitare lo scontro con l’aggressore, usando soprattutto il buon senso e la ragione, cercando di placare gli animi o dandoci alla fuga: non si tratta di codardia, ma di intelligenza. Se le buone maniere non hanno dato i loro frutti e la fuga non è possibile, allora possiamo difenderci, fino a quando l’aggressore non costituirà più una minaccia o sarà possibile fuggire. Infierire, quando abbiamo altre alternative per salvare la pelle, va oltre la legittima difesa.
Ecco dunque il concetto della “necessità” della difesa: ci si può difendere, anche con l’uso delle armi detenute legalmente, solo se non ci sono alternative.
Chi cerca vendetta o getta benzina sul fuoco fa cadere le condizioni della legittima difesa e si comporta come un duellante; un tipico esempio è quello delle risse, in cui una o più persone lanciano la provocazione e un’altra o altre persone la raccolgono: non si può invocare la legittima difesa se si è contribuito a creare la situazione di pericolo o a non farla cessare.
La legittima difesa in casa
Essere sotto minaccia a casa è diverso che esserlo in strada e per questo nel 2006 la norma è stata modifica, con l’aggiunta di una disposizione che stabilisce che la proporzionalità tra offesa e difesa è presunta quando ci si trova nel proprio domicilio (abitazione, negozio, ufficio, ecc…). Cosa significa?
Significa che se un malintenzionato si introduce in casa nostra e noi ci difendiamo, arrivando anche a ferire o a uccidere il malvivente, non avremo bisogno di dimostrare la proporzionalità della nostra reazione. Semmai saranno gli inquirenti a dover dimostrare il contrario. La Corte di Cassazione (con la sentenza n. 50909/2014) ha precisato che questa norma vale solo se l’ingresso del domicilio del malintenzionato avviene contro la volontà del proprietario (o di chi ha il diritto di decidere chi può entrare), l’offesa è “attuale” ed è stato inevitabile “l’uso delle armi come mezzo di difesa della propria o altrui incolumità.”
La legittima difesa putativa
Può accadere che una persona sentendosi in pericolo reagisca per difendersi da una minaccia che non è reale ma è solo erroneamente supposta.
Si parla in questi casi di legittima difesa putativa e rappresenta anch’essa una causa di non punibilità, ma a determinate condizioni. Una sentenza della Cassazione (n. 28224/2014) afferma che “l’errore scusabile, nell’ambito della legittima difesa putativa, deve trovare un’adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell’agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo di un’offesa ingiusta”.
Un celebre caso di legittima difesa putativa è quello relativo all’uccisione nel 1978 del calciatore della Lazio Luciano Re Cecconi da parte di un gioielliere che credeva di essere vittima di una rapina. Secondo i giudici si trattò di uno scherzo finito male, che trasse in un errore scusabile il gioielliere e per questo fu assolto, anche se questa ricostruzione dei fatti è stata messa in dubbio da una recente inchiesta giornalistica.
Si può comprendere come la realtà abbia tante sfumature e va sempre valutata la situazione reale, tenendo conto delle circostanze concrete. Come avrebbe potuto agire l’aggredito? Cosa ha fatto? Aveva delle alternative più sicure?