Non sempre è stato facile identificare l’ambito di applicazione della normativa sulle agevolazioni spettanti ai soggetti non residenti in Italia ma possessori di immobili abitativi nel nostro Paese, alla luce dei tributi locali quali l’IMU (Imposta Municipale Propria), la TASI (Tassa Sui Servizi Indivisibili) e la TARI (Tassa Rifiuti).
A mettere ordine su tale aspetto ci ha pensato il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia, il quale ha voluto uniformare le diverse opinioni provenienti dai Comuni nei quali i soggetti non residenti sono iscritti. La regola generale prevista dalla risoluzione ministeriale è che, a partire dal 2015, viene considerata abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani non residenti in Italia, purché in possesso dei seguenti requisiti:
- Risultino iscritti all’AIRE (l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero);
- Percepiscano la pensione nello Stato di residenza;
- L’immobile non risulti locato o dato in comodato d’uso ad altri.
Ricorrendo tali presupposti le agevolazioni per tali soggetti sono le seguenti:
- Ai fini IMU, esenzione dal versamento dell’imposta, salvo il caso che l’unità immobiliare sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali, invece, si applica l’aliquota dello 0,40 per cento, salvo aumento o riduzione della stessa da parte dei Comuni;
- Ai fini TASI, l’immobile sarà soggetto al tributo in questione nella misura ridotta di due terzi; in altre parole il proprietario o l’usufruttuario dell’immobile verseranno soltanto un terzo dell’imposta calcolata sulla base imponibile prevista da ciascun Comune;
- Ai fini TARI, vale lo stesso discorso della TASI ovvero si versa soltanto un terzo dell’imposta complessiva.
Si precisa che l’iscrizione all’AIRE può anche essere in un Comune diverso da quello in cui è situato l’immobile. Per quanto riguarda, invece, le pensioni percepite dai non residenti, si è chiarito che le stesse non possono essere erogate dallo Stato italiano, mentre può trattarsi di pensioni in convenzione internazionale o pensioni autonome italiane e pensioni estere.
Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze