Non paghi le imposte? La sanzione può essere molto salata

Il mancato pagamento delle imposte, sia a saldo sia soltanto come acconto comporta, in linea generale, l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari al 30% delle somme dovute e non versate, oltre agli interessi al tasso legale.

Ci sono, però, delle eccezioni a quanto ora affermato e per le quali non si applica la sanzione in misura piena, e cioè:

  • il pagamento effettuato direttamente ad un ufficio o all’agente della riscossione, anche se diversi da quelli competenti per territorio riguardo il contribuente moroso;
  • il pagamento di particolari imposte la cui riscossione avviene esclusivamente tramite iscrizione a ruolo, come ad esempio accade per i redditi soggetti a tassazione separata, come il TFR, o la tassa sui rifiuti solidi urbani;
  • il pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dell’esito della liquidazione automatica delle imposte o del controllo formale, in base alle dichiarazioni dei redditi presentate a partire dal 1° gennaio 1999; in tali casi la sanzione viene ridotta rispettivamente al 10% (per gli avvisi di liquidazione automatica) e al 20% (per gli avvisi relativi al controllo formale). Tali due ipotesi rientrano nella procedura meglio nota come ravvedimento operoso, del quale abbiamo ampiamente parlato in articoli precedenti; esso consente il pagamento spontaneo delle somme dovute, oltre la scadenza originaria ma prima di una contestazione dell’Amministrazione Finanziaria, applicando la sanzione, oltre gli interessi legali, in misura ridotta.

In conclusione occorre ricordare come, in determinate ipotesi e per una maggiore soddisfazione del credito, il Fisco rafforza il suo diritto di riscossione del credito mediante le seguenti misure:

  1. l’intimazione al pagamento a più soggetti: in tal modo vi è maggiore possibilità di riscuotere il credito in caso di inadempienza di uno dei debitori;
  2. la richiesta di garanzie o di depositi cauzionali o di ipoteche su beni immobili: tali richieste sono frequenti per somme più elevate o rimborsi considerevoli d’imposta;
  3. il riconoscimento di un privilegio (generale o speciale) sul credito vantato: ciò mette il Fisco nella condizione di essere soddisfatto prima degli altri creditori.

 

Fonte: Decreto Legislativo 471/97