Con la separazione o divorzio, occorre definire tutti i “rapporti fiscali” che scaturiscono dalla stessa sentenza per non incorrere ad errori nella compilazione della Dichiarazione dei Redditi, ai fini delle detrazioni che riguardano: i figli, la casa familiare e l’assegno di mantenimento.
Analizziamo di seguito le problematiche più ricorrenti relative alla separazione.
Figli
L’articolo 12 del TUIR prevede che: “In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”:
Quando si verifica una separazione, nel caso di affidamento congiunto o condiviso, disposto dal Giudice, la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. L’accordo, come nel caso dei genitori sposati e non legalmente ed effettivamente separati, può riguardare l’attribuzione della detrazione fiscale per figli a carico a un solo genitore, quello con il reddito più elevato. L’art. 12 del TUIR prevede infatti anche il caso dell’incapienza: “Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore”.
Che cosa è la detrazione?
La detrazione è un’agevolazione fiscale che consente al contribuente nel caso di specie al genitore di poter ottenere un risparmio a livello di Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) da pagare sui propri redditi. La detrazione varia secondo la situazione reddituale del richiedente e per i figli che nel 2015 hanno posseduto un reddito complessivamente o inferiore a 2.840,51 euro. La detrazione è calcolata in misura differente secondo il numero dei figli, dell’età degli stessi (se inferiore o meno a 3 anni) e in base all’eventuale possesso di handicap. La detrazione prevista per ciascun figlio a carico è di 950,00 euro.
Le detrazioni fiscali che spettano ai genitori contribuenti sono molteplici, non riguardano solo le detrazioni per i figli a carico. Ci sono anche altre detrazioni fiscali per alcuni oneri e spese sostenute (spese sanitarie, istruzione, sport, assicurazioni). Si pone quindi il problema di individuare la ripartizione di tali spese tra i genitori, soprattutto in caso di separazione.
In questo caso, la detrazione o deduzione spetta, anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia. Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente che ha effettivamente sostenuto la spesa o al figlio fiscalmente a carico. In quest’ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa.
La casa familiare
In caso di separazione, la casa familiare è assegnata normalmente a uno dei coniugi a prescindere dall’effettiva quota di proprietà. Se la casa assegnata è intestata a entrambi, gli ex coniugi potranno continuare a dichiarare l’immobile come abitazione principale. Analogamente il coniuge proprietario al quale non è stata assegnata la dimora familiare, potrà dichiarare l’immobile come abitazione principale.
In caso in cui l’ex coniuge versi delle somme per il contributo casa (circolare agenzia entrate 17/2015), cioè le spese per il pagamento del canone di locazione e spese condominiali potrà dedurle dal proprio reddito.
Mutui
La detrazione per gli interessi passivi sui mutui sostenuti per l’acquisto dell’abitazione principale spetta all’intestatario del mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale dell’ex coniuge. La detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro.
Imu e Tasi
Le imposte comunali spettano al coniuge assegnatario.
Assegno di Mantenimento
L’ex coniuge che versa periodicamente l’assegno di mantenimento, può portare in deduzione l’intera somma che versa periodicamente, compreso l’adeguamento ISTAT, il cui importo e aggiornamento si desumono dalla sentenza di separazione o divorzio. Nell’importo non devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli. Se la sentenza non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge e ai figli, l’assegno destinato al coniuge è considerato la metà dell’intero importo.
Il coniuge che riceve l’assegno di mantenimento, invece, dichiara tale reddito ed è imponibile ai fini Irpef , poiché assimilato fiscalmente come “reddito di lavoro dipendente”.
Info: Agenzia delle Entrate