Niente più vincoli di parentela per poter beneficiare della detrazione fiscale sulle spese funebri, anche per quelle sostenute nel 2015
Nel prossimo modello 730 precompilato sarà presente anche la detrazione relativa all’ammontare delle spese funebri sostenute nell’anno 2015 e determinata in base alle nuove disposizioni normative
Tra le tante detrazioni fiscali da poter indicare nella dichiarazione dei redditi di ciascun contribuente vi è anche quella relativa alle spese funebri sostenute nell’anno precedente. Da quest’anno, inoltre, questa tipologia di spesa, unitamente alle spese sanitarie e alle spese di istruzione, entrerà nel 730 precompilato; ciò vuol dire che i contribuenti troveranno l’indicazione dell’importo pagato e la relativa detrazione spettante direttamente nel modello di dichiarazione redatto dall’Agenzia delle Entrate.
Nell’ambito della riforma fiscale voluta dal Governo Renzi, la detrazione delle spese funebri è stata oggetto di recente modifica da parte della Legge di Stabilità 2016, la quale ha riscritto l’articolo 15, comma 1, lettera d) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
In particolare, le novità sulla detrazione delle spese funebri introdotte riguardano:
- l’eliminazione del vincolo di parentela con il defunto;
- la fissazione di una nuova soglia massima di spesa.
Per quanto riguarda il primo punto, la nuova formulazione della disposizione normativa afferma che la detrazione per le spese funebri spetta in dipendenza della morte di una persona, quindi, anche nel caso in cui il decesso colpisce chi non rientra tra quei soggetti definiti “familiari” dall’articolo 433 del codice civile.
Prima della modifica, potevano beneficiare della detrazione soltanto i soggetti che sostenevano la spesa per il decesso del coniuge, dei figli naturali, affidati o adottivi, dei genitori, degli ascendenti e discendenti prossimi, anche naturali, dei fratelli e delle sorelle, dei generi e delle nuore, del suocero e della suocera.
In altre parole, da oggi viene allargata la platea dei contribuenti beneficiari estendendo la detrazione, ad esempio, anche ai soggetti conviventi del defunto, senza tener solamente conto del concetto di famiglia naturale e, soprattutto, senza aver bisogno, per il Fisco, di accertare il grado di parentela.
L’importanza di questa novità legislativa è soprattutto quella che la sua applicazione é retroattiva, ovvero si applica già per le spese funebri sostenute nell’anno 2015 e che verranno inserite tra le detrazioni nella dichiarazione dei redditi che verrà presentata tra maggio e settembre del corrente anno.
Per quanto riguarda la nuova soglia di spesa, la Legge di Stabilità arrotonda l’importo precedente pari ad euro 1.549,37 al nuovo limite di euro 1.550,00 sul quale calcolare la percentuale di detrazione IRPEF spettante e pari al 19%, per un massimo di risparmio d’imposta di euro 294,50.
Bisogna ricordare che per poter beneficiare della detrazione per le spese funebri è necessario aver materialmente sostenuto la spesa; quindi, se ad essa hanno contribuito più soggetti, ciascuno di essi indicherà nella propria dichiarazione dei redditi l’importo effettivamente pagato, indipendentemente dal fatto che sia stata emessa un’unica fattura per il servizio funebre; in tal caso, infatti, l’intestatario del documento annoterà la ripartizione della spesa tra i soggetti che hanno contribuito al pagamento così da ripartire pro quota la detrazione IRPEF.
Infine, facciamo chiarezza su cosa si intende per spese funebri secondo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione numero 944 del 28 luglio 1976. Ebbene, il principio sul quale si basa l’amministrazione finanziaria è quello per il quale le spese sostenute per poter beneficiare della detrazione devono essere l’effetto cioè derivare da una causa, ovvero il decesso.
Tutto quanto si sostiene prima del decesso o dopo di esso non rientra tra le spese ammissibili da indicare nel 730 precompilato o nel modello Unico: si pensi a quelle sostenute per l’acquisto del loculo o della cappella familiare prima del decesso o quelle per eventuale riesumazione dopo di esso.
Info: Legge di Stabilità 2016 – Articolo 15, comma 1, lettera d) T.U.I.R.