Nuovo modello 730: responsabilità solo agli intermediari

Come quasi sempre avviene in campo fiscale, l’introduzione di semplificazioni per i contribuenti comporta spesso l’incremento dei costi relativi agli adempimenti ad essi richiesti. Qui vogliamo richiamare l’attenzione sul regime sanzionatorio legato alla presentazione del modello 730 precompilato, novità di quest’anno per coloro che devono presentare la dichiarazione dei redditi.

La semplificazione introdotta dall’Agenzia prevede che il contribuente riceva direttamente on line la sua dichiarazione e, qualora non debba inserire altre voci oltre quelle già reperite dalla stessa Amministrazione finanziaria, può trasmetterla direttamente o tramite un intermediario. Inoltre l’invio di tale modello, senza l’aggiunta o correzione di alcuna voce, non fa scattare controlli da parte del Fisco italiano. Tuttavia, almeno per quest’anno, è improbabile che il modello 730 venga inviato senza ritocchi poiché mancano, ad esempio, le spese mediche ed altre detrazioni fiscali. Ciò porterà gli intermediari ad effettuare lievi modifiche o aggiunte al modello precompilato, con le conseguenze di essere gli unici responsabili di eventuali errori commessi.

Infatti, se fino allo scorso anno la sanzione relativa ad una errata compilazione del modello era ripartita tra colui che la trasmetteva telematicamente e lo stesso contribuente, con l’approvazione del decreto legislativo 175/2014, l’intera responsabilità di un’errata presentazione del modello 730, cadrà sull’intermediario cioè su commercialisti abilitati o sui CAF e sui patronati.

A parte i casi di dolo del contribuente, ovvero quando, occultando o alterando tutta o in parte la documentazione, si trae in inganno il consulente, inducendolo all’errore, negli altri casi saranno gli intermediari ad essere chiamati al pagamento sia degli interessi e delle sanzioni e sia della stessa imposta non pagata.

Di fronte a tale inversione di tendenza, i “poveri” intermediari sono stati costretti a sottoscrivere polizze assicurative con gradi di rischio elevatissimi e, naturalmente, sostenere costi altrettanto elevati che potrebbero venire ribaltati ai contribuenti sotto forma di un aumento delle spese per la redazione ed invio del modello.

Fonte: Agenzia delle Entrate – D. Lgs. 175/2014