Guida in stato di ebbrezza: cosa si rischia a guidare dopo aver bevuto?

Le sanzioni dovute alla guida in stato di ebrezza sono diverse, dalla sanzione pecuniaria alla sospensione della patente. Vediamole nel dettaglio

Nel corso degli ultimi decenni il fenomeno della guida sotto l’effetto di alcoolici ha suscitato un forte dibattito in senso all’opinione pubblica.

Il disvalore sociale e l’elevata pericolosità di tale condotta – collegata alle tristemente celebri “stragi del sabato sera” – hanno creato una vera e propria mobilitazione di coscienze che ha portato, infine, ad una disciplina sanzionatoria molto severa nei confronti di tutti coloro che guidano dopo aver assunto sostanze alcoliche.

La norma di riferimento è l’art. 186 del Codice della Strada che vieta espressamente la guida in stato di ebbrezza dovuta all’assunzione di bevande alcoliche.

Le pene per i conducenti dei veicoli sono stabilite per fasce, in base al tasso alcolemico rinvenuto sul soggetto dalla strumentazione in dotazione alle forze dell’ordine.

Cosa prevede la legge per chi guida in stato di ebbrezza?

Ebbene, nel caso in cui il tasso di alcool sia compreso tra 0.5 e 0.8 g/l il trasgressore andrà incontro “solo” ad una sanzione pecuniaria che potrà arrivare sino ad un massimo di 2.125 euro; a ciò dovrà, tuttavia, aggiungersi un periodo di sospensione della patente di guida che potrà oscillare da 3 a 6 mesi.

Le cose si fanno più serie nel caso in cui il tasso alcolemico sia superiore a 0.8, poiché in questo caso la responsabilità del soggetto sarà di natura penale.

Ed invero, laddove il tasso sia compreso tra 0.8 e e 1.5 g/l le pene saranno quelle tipiche delle contravvenzioni, ossia arresto e ammenda che, nel caso in cui si superi addirittura la soglia di 1.5 g/l, potranno raggiungere anche i 6 mila euro di ammenda e un anno di arresto.

Anche in questo caso, alle pene suddette deve ovviamente aggiungersi la sospensione della patente di guida che nei casi peggiori può essere anche di 2 anni.

Nell’ipotesi di guida in stato di ebbrezza con un tasso superiore a 1.5 g/l è prevista, inoltre, la confisca del mezzo laddove sia intestato (o cointestato) al trasgressore.

Come devono essere eseguiti i controlli da parte delle forze dell’ordine?

Questo è un tema veramente molto delicato: nella prassi, infatti, sono soventi gli errori o omissioni posti in essere dagli agenti accertatori nel corso della procedura di rilevazione del tasso alcolemico.

La procedura deve prevedere, innanzitutto, un controllo di massima mediante uno strumento detto “Alcoblow che indica in maniera del tutto sommaria se un soggetto ha assunto bevande alcoliche.

In caso positivo si procederà poi all’accertamento vero e proprio mediante etilometro.

A questo punto, è importante segnalare come le forze dell’ordine siano obbligate a chiedere al soggetto se intende farsi assistere da un legale di fiducia durante gli accertamenti; di tale avviso deve esservi traccia nel successivo verbale compilato dagli agenti, poiché in caso di omessa comunicazione l’intera procedura sarà viziata e il trasgressore non risponderà dei fatti contestati.

Un altro adempimento molto importante consiste nella necessità che vengano eseguite 2 misurazioni del tasso alcolemico a distanza non inferiore di 5 minuti l’una dall’altra; al soggetto verrà poi contestata la violazione sulla base del tasso più basso rilevato. Tale regola può avere riscontri molto importanti: si pensi al soggetto che ad una prima misurazione ha riportato un tasso di 1.6 e nella seconda di 1.4; in questo caso, infatti, si avrà una notevole differenza in punto di pena e di periodo di sospensione della patente, nonché si andrà esenti dalla confisca del veicolo nel caso il trasgressore ne sia il proprietario.

Anche in questo caso l’attività di misurazione del tasso alcolemico deve risultare dal verbale compilato dagli agenti accertatori al quale andranno allegati entrambi gli scontrini prodotti dall’etilometro: in caso contrario la procedura sarà nulla e il soggetto non potrà essere chiamato a rispondere dei fatti.

Altra necessaria condizione affinché l’accertamento del tasso alcolemico sia legittimo è costituita dalle condizioni di affidabilità dell’etilometro. La strumentazione con la quale sono eseguiti i controlli dovrà, infatti, esser stata revisionata periodicamente per scongiurare qualsivoglia tipo di malfunzionamento. A tal proposito occorre segnalare, tuttavia, come tale situazione sia difficilmente dimostrabile da parte del soggetto, poiché non sussiste alcun obbligo da parte degli agenti accertatori di allegare al verbale tutta la documentazione che attesti la periodica manutenzione dello strumento.

Quali sono le possibili strategie difensive da attuare

È bene subito specificare che nei casi di guida in stato di ebbrezza è molto difficile riuscire ad ottenere un’assoluzione del trasgressore (o l’annullamento del verbale in sede civile laddove non si superi la soglia di 0.8 g/l).

Questo perché, all’evidenza, la prova regina è costituita dall’accertamento del tasso da parte dell’etilometro che non lascia dubbi in caso di superamento delle soglie previste dalla legge.

Pertanto, a meno che non sia stato commesso uno dei suddetti errori da parte delle forze dell’ordine nel corso della procedura di accertamento, la scelta di affrontare il processo penale raramente è la più conveniente per il trasgressore.

Si potrà, in alternativa, ricorrere a riti speciali, quali il patteggiamento o il rito abbreviato, che garantiscono comunque uno sconto di pena; per la guida in stato di ebbrezza è stata istituita, altresì, una sanzione del tutto peculiare, che consiste nella possibilità di eseguire lavoro di pubblica utilità presso un ente accreditato per tutta la durata della pena che viene irrogata al soggetto. La convenienza di questo rimedio sta nel fatto che oltre a dare un contributo alla società in maniera del tutto gratuita, al termine del periodo fissato il reato sarà estinto, ossia sarà come se non fosse mai stato commesso, con importanti ricadute sul casellario (che continuerà a restare nullo) e sulla sospensione condizionale della pena (che non verrà scalfita in alcun modo).

Fonte: ACI