Chi vuole vendere le proprie creazioni artigianali deve presentare una ricevuta di prestazione occasionale.
È capitato a tutti di frequentare quei bei mercatini in cui artigiani sorridenti propongono le proprie creazioni. Molti, incuriositi, si saranno anche chiesti come poter partecipare a queste occasioni di vendita in modo da poter mostrare i propri prodotti.
Quelli che vedete dietro alle bancarelle di fiere e mercatini intenti a esporre le loro creazioni sono “hobbisti” o “creativi”. Entrambe le categorie praticano la vendita senza partita iva: gli hobbisti sono coloro che praticano un’attività commerciale in modo occasionale, in modo non professionale e senza organizzazione di mezzi, mentre i creativi sono artigiani che vendono saltuariamente il frutto del proprio lavoro, spesso protetto dal diritto d’autore.
Per rientrare nelle categorie appena descritte, la normativa prevede una serie di vincoli da rispettare necessariamente:
- ogni singola creazione non può superare il valore di 250 euro: questo valore è generalmente valido tranne che in alcune regioni dove il limite è fissato a 100 euro;
- l’attività deve essere svolta in modo occasionale, ossia saltuariamente: ciò significa che non deve essere organizzata e svolta in modo professionale (67, comma 1, lettera i del D.P.R. 917/1986 “Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”);
- il guadagno ottenuto dalla vendita annuale dei prodotti non può superare il valore di 5 mila euro netti (6.250 lordi): questa tipologia di reddito infatti non rientra tra quelli assoggettati al contributo INPS che invece diventa obbligatorio nel caso si superi questa cifra (Legge 326/2003).
A differenza dei creativi, per cui non è prevista una normativa molto vincolante, per gli hobbisti che praticano una prestazione occasionale la normativa, oltre ai parametri già elencati, prevede la presentazione di una serie di documenti, quali ad esempio:
- denuncia di inizio attività per esposizione e vendita delle proprie opere d’arte e/o frutto del proprio ingegno a carattere creativo; il documento è disponibile presso la Pro loco del proprio comune di residenza;
- tesserino degli hobbisti a validità annuale che può essere rilasciato per un massimo di 5 anni; il rilascio avviene in modo differente a seconda della normativa del territorio in cui lo si richiede e lo stesso vale per i costi che differiscono in base a quanto stabilito dalle regioni;
- documentazione aggiuntiva che può essere richiesta a discrezione dei singoli comuni che possono inoltre imporre ulteriori vincoli, come ad esempio quello di definire un numero limitato di mercatini cui l’hobbista può prendere parte.
Come anticipato, per i creativi, non vi è al contrario una vera normativa di riferimento. Gli unici vincoli che dovranno rispettare sono:
- presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ossia una dichiarazione di vendita temporanea in cui il soggetto esplicita di esporre ed eventualmente vendere le proprie opere e creazioni in modo del tutto occasionale;
- detenzione di un blocchetto di ricevute generiche in cui saranno presenti i dati di chi vende, quelli di chi acquista e l’importo ricevuto;
Per la vendita o lo scambio tra privati, sia per gli hobbisti che per i creativi, non vi è l’obbligo di rilasciare ricevuta o scontrino fiscale, mentre se la vendita avviene con committente che possiede partita IVA, in questo caso dovrà essere rilasciata una ricevuta per prestazione occasionale con ritenuta d’acconto pari al 20% del compenso. Nel caso l’importo del bene sia superiore a 77,46 euro, sulla ricevuta dovrà essere applicata una marca da bollo di 2 euro.
Hobbisti e creativi, in quanto senza partita IVA, non possono avere una piattaforma web dove vendere le proprie creazioni (D.lgs. n. 21/2014). In questi casi l’alternativa è utilizzare i marketplace online, ossia quei siti che favoriscono l’incontro tra domanda ed offerta come ebay o altri, specifici del settore di riferimento.
Come afferma lo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze, la separazione tra attività occasionale e abituale è abbastanza labile, per cui la valutazione del tipo di attività deve essere fatta caso per caso. Pertanto, il nostro consiglio è di rivolgersi ad un professionista oppure rivolgersi ad un Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate, per fornire tutte le informazioni del caso.