In attuazione della delega sul cosiddetto Jobs Act il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato, tra gli altri, le nuove disposizioni sul congedo parentale (per congedo parentale si intende il diritto in capo ad entrambi i genitori naturali di astenersi dal lavoro facoltativamente e contemporaneamente entro i primi anni di vita del bambino).
È necessario, però, precisare che le nuove misure saranno operative soltanto in via sperimentale per tutto il 2015, poiché la loro applicabilità anche per gli anni successivi, richiede nuove risorse finanziarie attualmente non disponibili e quindi nuove approvazioni assembleari.
Le novità contenute nel decreto legislativo sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, possono così sintetizzarsi:
- Estensione del congedo parentale: ci sarà più tempo per beneficiare del congedo parentale facoltativo e precisamente si passa dai 3 ai 6 anni di età del bambino (anche adottivo) perché si possa fruire di quello retribuito al 30% e dagli 8 ai 12 anni per quello non retribuito, la cui durata resta comunque di 6 mesi per il genitore;
- Fruizione dell’indennità di congedo parentale: è prevista fino all’età di 6 anni del bambino contro gli attuali 3 anni di età, non è legata ad alcun limite reddituale del nucleo familiare, viene riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi ed è pari al 30% della retribuzione percepita; sarà riconosciuta per i successivi 2 anni (ovvero fino al compimento degli 8 anni di età del bambino) nel caso in cui il reddito del richiedente non sia superiore a 16.328 euro;
- Fruizione del congedo su base oraria: si tratta di un’altra novità del decreto approvato che prevede la possibilità per il genitore di chiedere il congedo su base oraria, in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga (mensile o quadrisettimanale) precedente a quello in cui inizia il congedo;
- Riduzione del periodo di preavviso del congedo: salvo i caso in cui è previsto un termini più ampio, si passa dagli attuali 15 giorni a soli 5 giorni, che possono diventare 2 in caso di congedo su base oraria;
- Prolungamento del congedo parentale per i bambini disabili: può essere chiesto fino ai 12 anni di età del bambino per un massimo di 3 ulteriori anni.
Fonte: Jobs Act