Con una circolare l’agenzia delle entrate risponde ai dubbi sollevati sull’argomento dai professionisti
Scade il 31 dicembre 2016, il termine per installare i contabilizzatori di calore in tutti i condomini. L’agenzia delle entrate ha nel frattempo emesso, una circolare allo scopo di dare chiarimenti ai centri di assistenza fiscale (CAF) ed ai vari professionisti del settore, riguardo alla fruizione delle agevolazioni. Ricordiamo che i contabilizatori di calore sono dei contatori che quantificano il calore realmente consumato e permettono, quindi, una puntuale ripartizione dei costi di riscaldamento.
Le spese relative alla installazione dei contabilizzatori di calore, godono delle detrazioni fiscali.
Cerchiamo di capire con l’ausilio della circolare 18E dell’Agenzia delle Entrate, quali sono le detrazioni spettanti.
Come recitato dalla circolare:
Se i dispositivi in questione sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione – e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione – ovvero con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, le relative spese sono già ammesse alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica ai sensi dell’articolo 1, comma 347 della legge n. 296 del 2006 pari, attualmente, al 65 per cento delle spese stesse per un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
Quindi, se l’installazione dei contabilizzatori di calore avviene in concomitanza della sostituzione anche parziale degli impianti di climatizzazione esistenti, con impianti ad alta efficienza, l’intervento è da considerarsi un intervento di riqualificazione energetica in questo caso spetta una detrazione del 65% delle spese effettuate per un massimo di 30.000 euro.
Se, invece, i dispositivi in argomento sono installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l’impianto di climatizzazione invernale ovvero nel caso in cui quest’ultimo sia sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, le relative spese sono ammesse alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR nella misura attuale del 50 per cento trattandosi di intervento finalizzato al conseguimento di risparmio energetico.
Nel caso in cui invece i contabilizzatori vengono installati su un vecchio impianto che non rientra date le sue caratteristiche, tra gli interventi di riqualificazione energetica, la detrazione spettante è del 50% delle spese dell’intervento, fino ad un massimo di 96 mila euro. L’intervento è da considerarsi finalizzato al risparmio energetico.
Info: Agenzia delle Entrate