Beni strumentali: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Le disposizioni di riferimento sono state inserite nei commi da 115 a 121 dell’articolo 1 della legge. L’applicazione di queste agevolazioni avevano fatto sorgere alcuni dubbi interpretativi, che l’Agenzia delle Entrate ha cercato di sciogliere emanando la circolare interpretativa n. 26/E/2016.

Cos’è l’estromissione beni?

L’estromissione consiste nella cessione o assegnazione di beni (immobili o mobili registrati) strumentali di proprietà di una società a favore dei soci. Questi immobili fuoriescono quindi dal computo del patrimonio della società e i relativi tributi non graveranno più sul bilancio societario.

La legge di stabilità di 2016 ha previsto agevolazioni fiscali temporanee per effettuare queste operazioni.

Qual è l’idea della norma sul’estromissione beni? Sappiamo che spesso determinati beni vengono intestati in maniera fittizia alle società, sebbene siano destinati all’uso personale dei soci, al fine beneficiare di trattamenti fiscali agevolati.

Le agevolazioni temporanee sulle estromissioni sembrano offrire la possibilità di trasferire ai soci la proprietà questi beni, che di fatto sono di uso personale, evitando eventuali sanzioni o accertamenti fiscali.

A chi spettano le agevolazioni fiscali legati all’estromissione beni?

La norma è rivolta a società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, nonché alle imprese individuali.

La circolare n. 26/E/2016 estende le agevolazioni anche alle società di armamento, alle società di fatto che hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciali, incluse le società in liquidazione. Sono invece esclusi gli enti non commerciali e le società non residenti nel territorio dello Stato che hanno una stabile organizzazione in Italia.

I beni che rientrano nell’agevolazione sono:

  • beni immobili che non siano strumentali per destinazione (che non siano, cioè, utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività d’impresa);
  • beni mobili iscritti in pubblici registri (ad esempio gli autoveicoli) che non siano utilizzati come beni strumentali.

Rientrano nell’agevolazione anche quegli immobili che, pur concorrendo alla determinazione del reddito d’impresa, non costituiscono beni oggetto dell’attività d’impresa e sono idonei a produrre un autonomamente reddito (come, ad esempio, gli immobili dati in locazione). Nella circolare si precisa che per essere considerato strumentale per destinazione, un bene non deve essere destinato anche all’espletamento di servizi complementari. In questi casi gli immobili non sono assegnabili.

I soci beneficiari dovranno soddisfare una condizione. Dovranno, cioè, risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 Settembre 2015. In alternativa dovranno risultare iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 Ottobre 2015.

Non devono essere necessariamente persone fisiche, né è richiesta la residenza nello Stato italiano per essere beneficiari.

Tutte queste disposizioni si applicano anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili o mobili registrati strumentali, purché entro il 30 settembre 2016 si trasformino in società semplici.

Come si calcola l’imposta sostitutiva?

L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, legata all’estromissione di beni, corrisponde ad una percentuale che si applica sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati (o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione) e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

L’imposta è normalmente pari all’8%; sale al 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione.

Le riserve in sospensione d’imposta, invece, annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%.

Quando va versata l’imposta sostitutiva?

Le società che si avvalgono dell’agevolazione prevista dalla legge di stabilità per le estromissioni, dovranno versare l’imposta sostitutiva (calcolata secondo quanto spiegato nel paragrafo precedente) nella misura del 60% dell’imposta sostitutiva entro il 30 Novembre 2016. La parte restante potrà essere versata entro il 16 Giugno 2017.

Come si effettua l’estromissione beni?

L’opzione per fruire dell’agevolazione doveva essere esercitata entro il 31 Maggio 2016 ed ha effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1 gennaio 2016.
Il legislatore ai “comportamenti concludenti”, che presuppongano la volontà effettiva di escludere i beni immobili strumentali per destinazione dal patrimonio dell’impresa. L’operazione di estromissione si perfeziona con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta.

È ammesso il cambio di destinazione d’uso prima dell’assegnazione?

Uno dei punti principali affrontati dall’Autorità con la circolare n. 26/E/2016 è quello del cambiamento di destinazione d’uso degli immobili prima dell’assegnazione, al fine di farli rientrare tra i beni agevolabili. L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che l’operazione è ammissibile e non è considerata elusione fiscale, in quanto rientra nella facoltà accordate dalla legge alle imprese. Non rappresenta, quindi, abuso del diritto.

Altre precisazioni: il momento dell’assegnazione e l’assegnazione di diritti reali

Secondo l’Agenzia delle entrare il momento dell’assegnazione coincide con l’atto di assegnazione effettivo, non con l’approvazione della delibera di assegnazione.

Inoltre, viene esclusa l’operatività delle disposizioni agevolative sull’estromissione di singoli diritti reali sui beni (come l’usufrutto), senza cedere la nuda proprietà.