Credito d’imposta per l’assunzione di detenuti: pronto il codice

Dal primo gennaio 2016 cambia il codice per il credito d’imposta a favore di aziende e cooperative che assumono detenuti.

Il credito d’imposta è riconosciuto in base al DM 148 del 2014, a sua volta attuativo della legge 193 del 2000, a favore di imprese che assumono semiliberi, cioè persone che in base all’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario (L.354 del 1975) stanno scontando la pena con misure alternative alla detenzione, inoltre i benefici sono riconosciuti a coloro che assumono detenuti, persone ammesse al lavoro esterno e internati. Tale distinzione è importante perché la misura del credito d’imposta è diversa in base al regime con cui viene scontata la pena.

Dal 2014 la misura del credito d’imposta è pari a 520 euro mensili per ogni detenuto internato; invece per i semiliberi è pari a 300 euro mensili.

Nel caso in cui il contratto sia a tempo parziale il beneficio può essere ottenuto in proporzione alle ore lavorative prestate. Il limite massimo di credito d’imposta che è possibile ottenere è di 250.000 euro l’anno.

Come ottenere il credito d’imposta?

Le imprese per poter ottenere il credito d’imposta devono stipulare con il lavoratore un contratto di lavoro subordinato di durata di almeno 30 giorni, inoltre deve essere previsto un trattamento economico non inferiore rispetto a quello previsto per le stesse mansioni dal contratto collettivo di lavoro. Per poter accedere ai benefici deve essere stipulata una convenzione con la direzione dell’istituto penitenziario dove i detenuti scontano la pena.

Gli stessi sgravi sono riconosciuti per le aziende che decidono di fare formazione a favore di detenuti, internati e semiliberi. In questo caso per ottenere il beneficio devono essere rispettate determinate condizioni:

  • Al periodo di formazione deve seguire l’assunzione per un periodo minimo corrispondente almeno al triplo della durata del corso di formazione;
  • L’attività oggetto del progetto di formazione deve essere tale da poter essere svolta attraverso attività lavorative che possono essere gestite in proprio dall’amministrazione penitenziaria, un esempio sono le attività da gestire con il cottimo, come i lavori sartoriali;

Non possono ottenere tali benefici le imprese che hanno stipulato convenzioni con gli enti locali per le attività formative.

Per poter ottenere il beneficio l’istanza deve essere presentata dall’impresa interessata entro il 15 ottobre di ogni anno. Entro il 31 dicembre invece il dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del ministero della Giustizia trasmette all’Agenzia delle Entrate i dati delle imprese che sono state ammesse al beneficio e l’ammontare del credito d’imposta. Ciò implica che dalle imposte che l’impresa deve versare al fisco sarà sottratta la somma corrispondente al credito ammesso in compensazione.

L’amministrazione penitenziaria deve anche comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali revoche del credito d’imposta o variazioni degli importi. Ciò entro 15 giorni dal momento in cui è emersa la causa che ha portato alla revoca o variazione.

L’adozione del nuovo codice non va a toccare i crediti già maturati e non ancora riscossi. Di conseguenza, per i crediti maturati fino a 31 dicembre 2015 e non ancora portati completamente in compensazione deve essere calcolato il residuo tra quanto comunicato dall’Amministrazione penitenziaria all’Agenzia delle Entrate e quanto effettivamente già compensato. Tali residui potranno essere fruiti dal primo gennaio 2016.

Il credito d’imposta può essere cumulato con altri benefici fiscali previsti dall’ordinamento finanziario.

A questo punto deve essere sottolineato che il credito d’imposta non deve essere confuso con altri benefici fiscali riconosciuti a chi assume detenuti, internati o persone in stato di semilibertà. In base alla legge 381 del 1991 per le cooperative sociali che impiegano detenuti, internati negli istituti penitenziari o ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari vi è lo sgravio totale dei contributi da versare, mentre per l’assunzione dei semiliberi lo sgravio è parziale.

Info: DM 148 del 2014