Il Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (PMI) è operativo dal 2000 e la sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle PMI mediante la concessione di una garanzia o di una controgaranzia pubblica che si affianca e si sostituisce alle garanzie reali prestate dalle imprese.
Rivolgendosi al Fondo centrale di Garanzia, l’impresa ha la concreta possibilità di ottenere dei finanziamenti senza garanzie aggiuntive sugli importi garantiti dal Fondo.
I soggetti beneficiari sono le PMI appartenenti a qualsiasi settore con l’eccezione dell’industria automobilistica, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell’industria carboniera, della siderurgia e delle attività finanziarie. Nel settore dei trasporti sono ammissibili solo le imprese che effettuano trasporto merci su strada. Le imprese agricole possono utilizzare soltanto la controgaranzia rivolgendosi ad un Confidi che opera nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca.
L’intervento è concesso, fino ad un massimo dell’80% del finanziamento, su tutti i tipi di operazioni sia a breve sia a medio-lungo termine, tanto per liquidità che per investimenti. Il Fondo garantisce a ciascuna impresa un importo massimo di 2,5 milioni di euro, un plafond che può essere utilizzato attraverso una o più operazioni, fino al raggiungimento del tetto stabilito, senza un limite al numero di operazioni effettuabili. Il limite si riferisce all’importo garantito, mentre per il finanziamento nel suo complesso non è previsto un tetto massimo.
A seconda della natura del soggetto che si rivolge al Fondo Centrale di Garanzia, per richiedere che l’operazione di erogazione del credito verso una PMI sia assistita dalla garanzia del Fondo, esistono diverse modalità di intervento:
- GARANZIA DIRETTA : indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori: le Banche. In questo caso, l’impresa che necessiti di un finanziamento può chiedere alla banca di garantire l’operazione con la garanzia pubblica. L’attivazione di questa garanzia è a rischio zero per la banca che, in caso di insolvenza dell’impresa, viene risarcita dal Fondo e, in caso di eventuale esaurimento di fondi di quest’ultimo, direttamente dallo Stato.
- CONTROGARANZIA : indica la garanzia prestata dal Fondo a favore dei Confidi e degli altri Fondi di Garanzia. In questo caso l’impresa si deve rivolgere a un Confidi o ad altro fondo di garanzia che provvederanno ad inviare la domanda di controgaranzia al Fondo.
- COGARANZIA : indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai Confidi, agli altri Fondi di Garanzia ovvero ai Fondi di garanzia istituiti nell’ambito dell’Unione Europea o da essa cofinanziati.
In Toscana e nel Lazio, essendo il sistema dei Confidi ben strutturato, non è ammesso l’intervento del Fondo in Garanzia Diretta.
Il Fondo Centrale di Garanzia non interviene nel rapporto tra Banca/Impresa e quindi i tassi di interesse, le condizioni di rimborso, l’eventuale richiesta di garanzie aggiuntive sulla parte non coperta dal Fondo sono stabiliti attraverso la libera contrattazione tra le Banche e le Imprese.
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico