Regime dei minimi: c’è ancora tempo per aderire

Abbiamo chiarito in precedenti articoli come coloro i quali iniziassero un’attività nel 2015 possono scegliere, oltre al regime contabile ordinario, uno tra i due regimi agevolati previsti dalla normativa:

  • il nuovo regime forfetario, introdotto dalla Legge di Stabilità a partire dall’anno 2015;
  • il regime dei contribuenti minimi, in un primo tempo abrogato dalla stessa Legge di Stabilità e poi prorogato dal Decreto milleproroghe a partire dal 1° marzo, anche per tutto l’anno 2015.

Il tardivo “dietro front” del Governo ha lasciato un vuoto normativo per tutti coloro i quali avevano iniziato una nuova attività economica tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio 2015; applicando alla lettera il testo normativo, essi non potevano optare per il regime dei minimi, bensì soltanto scegliere tra il normale regime ordinario ed il nuovo regime forfetario. A seguito di numerose richieste di chiarimenti da parte di contribuenti impossibilitati a scegliere il regime forfetario per la mancanza di alcuni requisiti soggettivi e quindi costretti a non beneficiare di alcuna agevolazione fiscale per la nuova attività, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione numero 67 del 23 luglio scorso, nella quale afferma la possibilità di applicare il regime dei contribuenti minimi anche per le attività iniziate nel periodo 1 gennaio / 28 febbraio, purché il contribuente comunichi all’Amministrazione Finanziaria:

  • l’opzione per il regime dei minimi nella prima dichiarazione IVA allegata al modello Unico, cioè quella che sarà presentata nel 2016, per l’anno d’imposta 2015;
  • la rettifica delle operazioni effettuate nel periodo di sospensione, mediante l’emissione di note di variazione attive e passive ai fini IVA, entro la liquidazione IVA successiva alla data di pubblicazione della risoluzione, ossia il 22 agosto 2015.

 

Fonte: Risoluzione Agenzia delle Entrate n°67 del 23 luglio 2015 – Agenzia Delle Entrate