Secondo la legge di stabilità 2015, anche le imprese familiari possono fruire del regime forfettario
Anche gli imprenditori individuali che esercitano l’attività nella forma dell’impresa familiare, secondo la legge di stabilità 2015, possono fruire del regime forfettario. Questo consente agli imprenditori di , tra cui la possibilità di applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizioni e dell’IRAP.
Si tratta di un regime agevolato rivolto alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professioni, in forma individuale. Esse possono scegliere di non essere assoggettate alla contribuzione previdenziale minima, calcolando i contributi sulla base del reddito dichiarato.
Ecco i requisiti che le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni devono avere per poter usufruire del regime forfettario, per l’anno precedente:
- devono aver percepito dei compensi per anno, entro determinati limiti e differenziati a seconda del codice ATECO;
- devono aver sostenuto spese per un ammontare non superiore a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, dipendente e per collaboratori;
- il costo complessivo dei beni strumentali, alla chiusura dell’esercizio, non doveva superare i 20.000 euro;
- i redditi conseguiti nell’attività d’impresa, dell’arte o della professione dovevano essere prevalenti rispetto a quelli percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Vediamo nel dettaglio le caratteristiche del nuovo regime forfettario per l’impresa familiare:
i contributi previdenziali obbligatori corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare, nel caso in cui il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato forfettariamente. Il reddito determinato forfettariamente è importante anche ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia.
Ecco le condizioni necessarie per usufruire delle agevolazioni del regime forfettario per i primi tre anni di attività dell’impresa familiare:
- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non deve costituire la prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, tranne nel caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- nel caso in cui venga proseguita l’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare di ricavi e compensi non deve essere superiore ai limiti che consentono l’accesso al regime.
Per usufruire del regime forfettario occorre comunicare nella dichiarazione di inizio attività di presumere di essere in possesso dei requisiti prescritti.
Info: Agenzia Delle Entrate
Scheda informativa (sito Agenzia delle Entrate)