Il Governo italiano ha recentemente approvato una procedura per il trattamento fiscale dei redditi prodotti nel nostro Paese da parte di una ben precisa categoria di contribuenti. Quest’ultimi vengono definiti dalla nuova normativa in vigore “contribuenti non residenti Schumacker” e sono coloro i quali, pur conservando la residenza fiscale all’estero, producono più della metà del proprio reddito e precisamente una percentuale non inferiore al 75%, in Italia. A questi contribuenti la normativa italiana consente di godere delle detrazioni e delle deduzioni fiscali con le stesse modalità applicative previste per i soggetti residenti. A tale previsione normativa si è giunti per il volere dell’Unione Europea e, soprattutto, per una rapida eliminazione dei casi di infrazione analizzati dalla Commissione di Bruxelles e contestati al nostro Paese. La motivazione della Corte Europea parte dal rispetto del principio fondamentale della libera circolazione delle persone e dei lavoratori all’interno degli Stati membri. Infatti, secondo la Corte, non permettere ad un cittadino di usufruire degli stessi trattamenti fiscali in un Paese dove il reddito prodotto è quasi totalitario, significherebbe scoraggiare l’attività produttiva di tali soggetti e di conseguenza limitare la loro libertà di svolgere un’attività economica, più di quanto non siano gli operatori ivi residenti ed ivi esercenti la loro attività produttiva. Per tali motivi con il recente recepimento della normativa europea è possibile, per i non residenti Schumacker:
• godere delle detrazioni d’imposta per lavoro dipendente e assimilato;
• godere delle detrazioni per carichi di famiglia;
• usufruire del regime dei contribuenti minimi, in caso di esercizio di un’attività economica.
Il godimento delle suddette agevolazioni fiscali è condizionato da importanti requisiti: innanzitutto dall’assenza di uguali agevolazioni nel Paese di residenza fiscale del contribuente e, successivamente, dalla presentazione al datore di lavoro di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesti:
- lo Stato di residenza fiscale;
- aver prodotto almeno il 75% del reddito complessivo conseguito nell’anno, al lordo degli oneri deducibili;
- non godere in un altro Stato degli stessi benefici fiscali richiesti in Italia;
- dati anagrafici ed il grado di parentela dei familiari a carico per i quali si richiede la detrazione;
- ciascun familiare a carico non possegga un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Non è esclusa la richiesta da parte dell’Amministrazione Finanziaria italiana di qualsiasi documentazione utile al fine di verificare l’esattezza delle informazioni fornite dal non residente Schumacker. Sono sicuramente da esibire al Fisco, in caso di richiesta:
• le copie delle dichiarazioni dei redditi presentate in altri Stati e relativi al periodo d’imposta per i quali sono state richieste le agevolazioni in Italia;
• la certificazione del datore di lavoro estero del reddito prodotto e delle eventuali altre agevolazioni fruite;
• la copia dell’ultimo bilancio d’esercizio, in caso di esercizio di svolgimento di un’attività imprenditoriale in un altro Stato.
Info: Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 21 settembre 2015