È stato pubblicato il provvedimento per la cessione delle detrazioni per le spese sostenute nel 2016
Pubblicato l’atteso provvedimento che regolamenta la cessione della detrazione fiscale in caso di lavori di riqualificazioni energetica, relativi alle parti comuni del condominio.
Il provvedimento varato dalla Legge di Stabilità 2016, dà la possibilità ad alcuni soggetti di cedere ai fornitori o alle ditte che hanno eseguito lavori di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni del condominio, il credito corrispondente alla detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2016 per tali lavori.
In pratica i soggetti che si trovano nella così detta no tax area in ambito IRPEF per i redditi percepiti da pensione, da lavoro dipendente e da lavoro autonomo, potranno pagare le imprese ed i fornitori, in parte in denaro, ed in parte cedendo loro il credito corrispondente alle detrazioni del 65% sulle spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica effettuati sulle parti condominiali dell’edificio.
Le imprese (o fornitori) che verranno pagati con il credito ceduto dai condomini potranno portarlo in compensazione in dieci rate uguali ed annuali a partire da aprile 2017. La quota che non viene utilizzata nell’anno si può portare in compensazione per l’anno successivo, ma non è previsto il rimborso.
Ancora l’Agenzia delle Entrate non ha istituito l’apposito codice tributo da indicare sul modello F24, ma ha regolamentato le procedura per la cessione del credito.
Vediamo insieme quale sono i passi che dovranno eseguire i condomini e le imprese per la cessione del credito.
I condomini dovranno esprimere la volontà di cedere il credito o:
- nella delibera nella quale vengono approvati i lavori di riqualificazione energetica;
- o comunicandola al condominio, che provvederà ad inviarla ai singoli fornitori o imprese esecutrici.
Le imprese esecutrici ed i fornitori, di contro, dovranno dare comunicazione scritta, di accettare parte del pagamento sotto forma di credito.
Al fine di portare a buon fine la procedura di cessione del credito il condominio, inoltre, deve dare comunicazione alla Agenzia delle Entrate, tramite servizio telematico Entratel o Fisconline, dei seguenti dati:
- il totale della spesa sostenuta nel 2016 per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni;
- l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese di cui sopra;
- codice fiscale dei condomini che hanno ceduto il credito;
- le singole quote di credito cedute per ogni condomino;
- codice fiscale dei fornitori che hanno accettato il credito;
- il totale del credito che ha ricevuto ciascun fornitore;
e deve avvisare (pena l’inefficacia della cessione del credito) i fornitori, e le imprese esecutrici che hanno accettato il credito, che ha effettuato la procedura con l’invio dei dati di cui sopra, all’Agenzia delle Entrate.
Ricordiamo che la cessione del credito è valida per le spese sostenute nel 2016 anche se riferite ad anni precedenti, che riguardano interventi di riqualificazione energetica effettuati nelle parti comuni del condominio.
Info: Agenzia delle Entrate