In attesa che il Governo mantenga la promessa della sua definitiva abolizione, il versamento dell’IMU sui terreni agricoli, precisamente dell’acconto per il 2015, è stato rinviato al prossimo 30 ottobre 2015, senza l’applicazione di interessi e sanzioni. Così è stato deciso in un emendamento al disegno di legge di conversione del Decreto Legge 78/2015 approvato dalla Commissione Bilancio del Senato.
Il motivo di tale rinvio è esclusivamente dovuto alla confusione normativa per l’individuazione dei comuni esenti dall’imposta municipale unica (IMU) per i terreni agricoli. Soltanto con l’emanazione del Decreto Legge n. 4 del 24 gennaio 2015 si è definitivamente stabilito che l’esenzione riguarda:
- i terreni agricoli, anche non coltivati, situati nei comuni classificati come totalmente montani, come da elenco tassativo predisposto dall’ISTAT, indipendentemente dalla qualifica del possessore degli stessi;
- i terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) o da imprenditori a titolo principale (IAP) iscritti alla previdenza agricola, situati nei comuni classificati come parzialmente montani nell’elenco ISTAT.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito tramite la risoluzione 2 del 3 febbraio 2015 emanata dal Dipartimento delle Finanze che, per poter usufruire dell’esenzione in caso di concessione del terreno in affitto o in comodato ad un coltivatore diretto (CD) o ad un imprenditore a titolo principale (IAP) iscritto alla previdenza agricola, anche il cedente deve rientrare in una delle due figure richiamate. Resta fino ad oggi inalterata la scadenza prevista per il versamento del saldo dell’IMU, fissata per il 16 dicembre 2015 e che riguarda anche quella relativa agli immobili abitativi, commerciali ed industriali.
Riepilogando l’elenco redatto dall’ISTAT è suddiviso in tre categorie di terreni:
- terreni totalmente montani, per i quali è prevista l’esenzione dall’IMU;
- terreni parzialmente montani, i quali sono esenti solo se posseduti e condotti da CD o IAP e se posseduti da CD o IAP e dati in affitto e/o comodato ad altri CD o IAP;
- terreni non montani, per i quali è sempre dovuta l’IMU.
Fonte: Gazzetta Ufficiale – Legge 6 agosto 2015, n. 125