Il 10 luglio l’INPS ha avviato la piattaforma telematica per poter procedere all’attivazione e all’utilizzo dei nuovi voucher, pensati per collaborazioni e prestazioni occasionali.
PrestO e Libretto di famiglia sono i “nuovi voucher”, cioè sostituiscono quelli aboliti pochi mesi fa. Molte sono le voci che si sono alzate sia a sostegno che contro queste due nuove forme contrattuali di prestazione occasionale: gli oppositori hanno sottolineato come poco ci sia effettivamente di “nuovo” e come PrestO E Libretto di Famiglia presentino al contrario le stesse storture dei precedenti voucher mentre i favorevoli ne hanno lodato le qualità. Tralasciando le polemiche politiche, proviamo a capire come sono strutturati questi nuovi voucher previsti dalla manovra correttiva 2017.
Che cos’è PrestO?
PrestO è un contratto di prestazione occasionale pensato per i collaboratori delle aziende con meno di 5 dipendenti, che non operano in settori definiti “a rischio” (come edilizia, estrazioni in miniera) e che non appartengono al settore agricolo, a meno che non si tratti di pensionati, disoccupati o studenti che vogliano ottenere un salario integrativo.
Essendo a tutti gli effetti un contratto, PrestO equipara i diritti dei collaboratori a quelli dei contrattualizzati aziendali: i collaboratori potranno così godere di tutti i benefici previsti dal contratto collettivo di riferimento, come ferie, permessi, trattamento di fine di rapporto.
Il lavoratore otterrà una retribuzione lorda di 12,50 euro l’ora, corrispondente a 9 euro l’ora una volta che saranno state detratte le trattenute per la gestione INPS e i contributi INAIL.
Nuovi voucher Libretto famiglia
Il Libretto di famiglia, che rientra anch’esso nella categoria dei nuovi voucher, è stato pensato per prestazioni che vengono effettuale nei confronti di un contesto familiare, come piccoli lavori domestici (giardinaggio, pulizia, manutenzione), assistenza a bambini, malati e anziani e insegnamento privato supplementare.
Oltre a questi casi questo strumento può essere utilizzato anche dagli Enti pubblici che realizzano “progetti speciali” (ad esempio quelli per l’inserimento lavorativo dei disabili). In ogni caso il soggetto non potrà effettuare più di 280 ore l’anno per lo stesso committente. Il compenso è di 10 euro l’ora: il singolo voucher può remunerare non più di un’ora di lavoro mentre per pagare un’ora di lavoro può essere utilizzato più di un voucher.
I compensi devono rispettare vari vincoli:
- chi effettua la prestazione non può ricevere più di 5 mila euro l’anno da parte di tutti i committenti;
- colui che richiede la prestazione non può erogare più di 5 mila euro l’anno a chi effettua la prestazione;
- chi effettua la prestazione non può ricevere più di 2,5 mila euro da uno stesso committente;
Dopo l’abolizione dei vecchi voucher è nata sin da subito la necessità di regole definite capaci di evitare l’aumento del lavoro nero sul mercato italiano. La normativa sui nuovi voucher, pur non rispondendo con piena efficacia alle richieste di lavoratori e sindacati, colma senza dubbio un vuoto normativo che rischiava di generare ancor più confusione.
Approfondisci la manovra correttiva 2017.