Lavori all’estero? Non paghi le tasse in Italia
Capita spesso che le esigenze lavorative di un’azienda spingano i suoi dipendenti al di fuori dei confini nazionali per periodi di tempo più o meno lunghi, facendo spesso sorgere, da parte dell’Agenzia delle Entrate, vani tentativi di attrarre il reddito prodotto all’estero da tali contribuenti all’interno del territorio nazionale, richiedendo loro le relative imposte. Il fatto di aver lasciato la famiglia e gli affetti in Italia, non bastano a far coincidere, per il contribuente, il concetto di domicilio fiscale e, quindi, di soggetto passivo d’imposta nel nostro Paese.
Secondo il sistema normativo italiano, il concetto di domicilio fiscale si evince dalla presenza di tre requisiti, alternativi tra loro: innanzitutto il contribuente deve “per la maggior parte del periodo d’imposta”, che in termini pratici significa per un periodo di almeno 183 giorni o 184 giorni in caso di anno bisestile, essere iscritto nell’anagrafe della popolazione residente ed aver eletto il proprio domicilio o la propria residenza nel territorio dello Stato italiano.
La paradossale verità, però, é quella che un soggetto residente in Italia, che produce il suo reddito fuori dal territorio nazionale é costretto a pagare le imposte in entrambi i Paesi. Tuttavia, al fine di evitare una doppia tassazione, le normative nazionali ed internazionali vengono in aiuto dei casi più controversi. Sono in vigore, infatti, numerose Convenzioni tra l’Italia e gli altri Paesi, che stabiliscono l’assoggettamento ad un’unica imposta del reddito prodotto in un Paese da parte di un residente in un altro Paese.
Ciò avviene mediante modalità differenti: ad esempio, a tutela dei lavoratori all’estero, si parla delle “retribuzioni convenzionali“, ovvero di quelle soglie retributive, stabilite annualmente dall’Inps, sulle quali calcolare le imposte da pagare in Italia, su un reddito da lavoro dipendente prodotto all’estero. Altro correttivo per il recupero della eventuale doppia tassazione si concretizza compilando un apposito quadro della dichiarazione dei redditi nel quale si indica l’importo già pagato all’estero e relativo alla base imponibile già tassata in Italia. Tale meccanismo viene definito in gergo credito d’imposta e consiste nel recuperare quanto già versato in un altro Paese.
DANILO LIZZIO
Fonte: Testo Unico Imposte sui Redditi – Sentenza della Cassazione n. 6501