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Addio cause dei consumatori: è in arrivo una nuova procedura

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Capita spesso di comprare un prodotto che poi si rivela danneggiato o pagare per un servizio scadente o incompleto. Per gli italiani, contestare diventa un’impresa assai impervia, tra parcelle e lunghe attese. Eppure, con la modifica del Codice del Consumo, anche il Belpaese si è finalmente allineato agli altri paesi europei per la tutela del consumatore.

In quest’ottica, il Governo ha varato un decreto legislativo che istituisce le ADR (Alternative Dispute Resolution), ovvero le nuove procedure alternative (rispetto al giudice e alla causa tradizionale) per la risoluzione delle controversie in favore dei consumatori.

Gli organismi ADR

Differenti dagli organismi di mediazione previsti dalla legge, gli ADR sono iscritti negli appositi elenchi istituiti presso ciascuna autorità competente per le diverse materie:

  • Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni);
  • Aeegsi (Autorità per l’energia elettrica, il gas, il sistema idrico);
  • Banca d’Italia;
  • Consob (controversie insorte tra investitori e intermediari per la violazione da parte dei secondi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza);
  • Ministero della Giustizia e Ministero dello Sviluppo Economico (mediazione in materia di consumo).

Chi può rivolgersi agli ADR

Possono rivolgersi agli organismi ADR i soggetti consumatori residenti nell’Unione europea che credono di essere parte lesa nella compravendita di un bene/servizio.

Vantaggi

I vantaggi derivanti da questo tipo di procedure sono molteplici:

  • economicità (può essere gratuito o al massimo comportare costi minimi per il consumatore);
  • efficacia;
  • equità;
  • rapidità (il procedimento può avere una durata massima di 90 giorni);
  • trasparenza;
  • volontarietà (il consumatore decide volontariamente se ricorrere alle procedure ADR oppure agli strumenti tradizionali di legge).

 Cirino Cristaldi

Fonte: Nuovo art. 141 Codice del Consumo e Direttiva 2013/11/UE

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