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Tassa di partecipazione ai concorsi. Legittimo pagarla?

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La disoccupazione è alle stelle e sono tanti i giovani italiani che in cerca di lavoro provano la via dei concorsi pubblici. Eppure, osservando la stragrande maggioranza di tali bandi di selezione, è comunemente richiesto tra i requisiti per la candidatura, il pagamento di un contributo per la partecipazione. Tant’è che, spesso e volentieri ci si imbatte in tale dicitura: “la ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione dal concorso”.

Tassa di partecipazione

Nonostante nessuna attuale legge nazionale la preveda e nessun Comune o Ente Locale possieda riferimenti normativi in merito, chi aspira ad un impiego pubblico solitamente è tenuto a pagare questa vera e propria tassa deliberata dall’Ente in questione. Non a caso, gli importi di contributo possono variare da bando a bando, passando da un minimo di 10 fino ad un massimo di 50 euro.

La domanda sorge, però, spontanea: sarà tutto legittimo?

Sentenza del Tar

Una sentenza (26/03/2015, n. 752) del Tar di Palermo ha messo un po’ in discussione la fattiva “obbligatorietà” di questa imposta.

In poche parole, i giudici hanno reputato illegittima l’esclusione di un candidato presso un’Università per non aver pagato il contributo di partecipazione al concorso, così dicendo: “la tassa per la partecipazione ad una selezione pubblica non attiene ai requisiti soggettivi di partecipazione, ma costituisce il corrispettivo per la prestazione di un servizio. Pertanto, il tardivo versamento della tassa – purché antecedente allo svolgimento delle prove – costituisce violazione di prescrizioni formali del bando e, in quanto tale, suscettibile di regolarizzazione, senza alterazione, in alcun modo, della par condicio tra i concorrenti”.

Scenari futuri

Considerando che esiste una vecchia norma che prevede il pagamento di una tassa di partecipazione ai concorsi (non superiore a 10,33 euro), tuttavia implicitamente superata dal Regolamento generale sui pubblici concorsi, al quale tutti gli Enti Pubblici devono conformarsi, la mancanza di una legge specifica in materia, ha probabilmente influito sulla diffusione di questo fenomeno.

La sentenza del Tar ha quindi delineato un nuovo modo di concepire la tassa di partecipazione ai concorsi indetti dalla Pubblica Amministrazione, mettendo un significativo freno all’imposizione di versamenti, seppur minimi.

Cirino Cristaldi

Fonte: Tar di Palermo, sentenza del 26 marzo 2015, n. 752.

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