Detrazione edilizie: i casi particolari
Molti sono a conoscenza della possibilità di poter usufruire della detrazione fiscale del 50% (fino al 31 dicembre 2015, salvo ulteriori proroghe) o del 36% (dal 1° gennaio 2016) sugli interventi di ristrutturazione edilizia di immobili abitativi, per un periodo massimo di dieci anni, salvo i casi in cui l’età anagrafica del beneficiario prevede un periodo più ristretto.
Forse non tutti sono a conoscenza di cosa succede in due casi particolari in materia di ristrutturazioni edilizie, e precisamente nei casi di:
- Vendita dell’immobile oggetto della ristrutturazione edilizia;
- Decesso del beneficiario avente diritto alla detrazione fiscale.
Nel caso in cui l’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia venga posto in vendita dal proprietario, la detrazione fiscale residua viene trasferita al nuovo proprietario. Per evitare disguidi è consigliabile inserire nell’atto di compravendita dell’immobile una clausola ben precisa che metta in chiara evidenza la modalità di fruizione della detrazione fiscale. Ad esempio, una spesa in opere di ristrutturazione sostenuta fino alla somma massima prevista di euro 96.000, permette di usufruire di un vantaggio fiscale, ripartito in dieci anni pari ad euro 4.800 all’anno, e ciò potrebbe essere considerato come un acconto sul prezzo finale di vendita dell’immobile, nel caso in cui viene ceduto anche tale diritto.
Altro caso particolare è il decesso dell’avente diritto alla detrazione fiscale: in tal caso il beneficio passa interamente all’erede ma con dei precisi obblighi da rispettare, per conservare intatto il diritto alla detrazione. L’erede, infatti, deve mantenere la detenzione materiale e diretta dell’immobile per tutta la durata della residua detrazione fiscale. In altre parole, l’erede può destinare l’immobile anche ad abitazione secondaria, ma non può darlo in locazione o comodato, pena la perdita del diritto alla detrazione fiscale ai fini IRPEF, a meno che, finita la locazione o il comodato e riacquistando il pieno diritto alla detenzione dell’immobile, rimangono rate residue da poter detrarre ai fini fiscali.
DANILO LIZZIO
Fonte: Art. 16 bis Testo Unico Imposte sui Redditi