Partita Iva: ecco i benefici con i nuovi regimi fiscali
I soggetti che intraprendono una nuova attività economica a partire dal 2015 possono optare per l’applicazione di due diversi regimi fiscali agevolati: il regime dei minimi, prorogato anche per tutto il 2015, ed il nuovo regime fiscale agevolato per l’imprenditoria giovanile, introdotto a partire dallo stesso anno.
Vediamo quali sono i vantaggi comuni ai due regimi fiscali sopra citati:
- Esonero dalla tenuta delle scritture contabili – Chi opta per uno di questi regimi non deve tenere libri o registri contabili, ma deve soltanto raccogliere e numerare cronologicamente le fatture emesse e quelle ricevute (vendite e acquisti) e certificare i corrispettivi. Ciò comporta un notevole risparmio di tempo e di denaro.
- Esclusione dagli studi di settore o dai parametri – Al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi, che resta obbligatoria, tali contribuenti non devono compilare ed allegare ad essa né il modello degli studi di settore né quello dei parametri per la determinazione del reddito presunto secondo il metodo di calcolo basato sul software Gerico. Ciò alleggerisce non poco la gestione di tutta l’attività e non condiziona il contribuente al raggiungimento di un livello di reddito minimo.
- Esonero dal pagamento di Irpef e Irap e dalla presentazione della dichiarazione Irap – I soggetti aderenti a tali regimi agevolati versano un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, ma con modalità ed aliquote differenti da regime a regime. Neanche l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) è dovuta, con la differenza che nel regime introdotto nel 2015 è anche consentito di detrarre limitate spese per il personale, vietate invece nel regime dei minimi. L’esonero vale anche per la dichiarazione IRAP.
- Esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA e della comunicazione annuale dati IVA, dallo Spesometro e dal modello Intrastat – Non applicando l’IVA sulle fatture emesse e considerando un costo quella sulle fatture ricevute, tali contribuenti sono esonerati sia dal versamento sia dalla dichiarazione e dagli adempimenti conseguenti ad essa. Discorso più limitato va fatto per l’adempimento del modello Intrastat: infatti rimane l’obbligo solo nel caso di effettuazione di particolari operazioni IVA (reverse charge).
Infine si ricorda che nelle fatture emesse va indicata una dicitura che richiama il regime di esenzione e l’appartenenza al regime fiscale agevolato.
DANILO LIZZIO
Fonte: Agenzia delle Entrate