Agevolazioni prima casa e l’applicazione di benefici fiscali nei diversi casi di comunione o separazione tra i coniugi
È sempre possibile beneficiare delle agevolazioni sulla “ prima casa ” nel caso ad acquistarla siano due coniugi? E se l’acquisto è avvenuto prima del matrimonio da parte di uno di loro o di entrambi? È possibile usufruire dell’agevolazione dopo la fine di un matrimonio?
È uno dei temi più interessanti e controversi in tema di agevolazioni fiscali ed è strettamente collegato al diritto di famiglia per quanto concerne il rapporto tra i coniugi.
Separazione o comunione fra i beni? Agevolazioni sì o agevolazioni no? E in caso di separazione o divorzio? Separazione legale o di fatto?
Le agevolazioni sulla “ prima casa ” consentono l’applicazione di benefici fiscali per risparmiare sull’acquisto dell’immobile attraverso l’applicazione di una ridottissima aliquota pagata sull’imposta di registro, ipotecaria e catastale.
Per poter usufruire delle agevolazioni “ prima casa ” è, innanzitutto, necessario che ciascuno dei due coniugi non abbia già acquistato altra casa nello stesso comune. Questa è la condizione preliminare per la fruizione del beneficio fiscale.
E se si volesse acquistare una casa dopo il matrimonio nello stesso comune?
Se i coniugi sono in comunione dei beni e la casa di prima abitazione ha già beneficiato dell’agevolazione prima casa, non si potrà più godere dei benefici sul nuovo acquisto. La comunione dei beni rende il nucleo familiare un unicum maggiore che, in quanto tale, ha già beneficiato delle agevolazioni prima casa. Nel caso i coniugi abbiano scelto il regime di separazione dei beni, invece, vale esattamente il contrario in quanto la condizione che il coniuge non abbia nello stesso comune altra abitazione non deve essere rispettata. Quindi è possibile acquistare un’altra casa nello stesso comune usufruendo dell’agevolazione.
Tutto si complica a seguito di una sentenza di separazione tra i coniugi. Quando una coppia di coniugi decide di separarsi uno dei due perde la disponibilità dell’immobile. Lo schema più diffuso vede il marito proprietario dell’immobile e la moglie che rimane a vivere nella casa con i figli. Ecco cosa può accedere.
In caso di separazione di fatto il possesso di un’altra abitazione in comunione con l’ex coniuge preclude la possibilità di usufruire nuovamente dell’agevolazione “ prima casa ”, in quanto tale beneficio non spetta a chi già possieda, nello stesso comune, altro immobile in comproprietà con il coniuge, restando irrilevante, ai fini dell’agevolazione il regime patrimoniale dei coniugi.
Nel caso di separazione legale tra i coniugi, l’acquisto di altro appartamento da parte della ex moglie, benché già proprietaria di altro immobile acquistato originariamente in comunione legale con l’ex marito, comporta il riconoscimento dell’agevolazione “ prima casa ”. L’assegnazione dell’ex casa coniugale in sede di divorzio non preclude la possibilità di avvalersi dell’agevolazione. Si ritiene ammissibile richiedere nuovamente l’agevolazione per l’acquisto di altro immobile abitativo.
Ed infine, nel caso di separazione consensuale la cessione volontaria dell’immobile al coniuge può comportare la perdita dell’agevolazione. Il trasferimento dell’immobile al coniuge, per effetto di accordi assunti in sede di separazione consensuale, comporta la revoca dell’agevolazione e la perdita del beneficio qualora non siano trascorsi cinque anni dall’acquisto della stessa abitazione e sempre che entro un anno dalla vendita il coniuge cedente non abbia acquistato altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
In ognuno di questi casi è importante ricordare che non esiste una disciplina specifica, pertanto sarà sempre necessario, prima della stipula dell’atto, condividere le intenzioni di acquisto con il notaio e verificare i requisisti per l’accesso a tutti i benefici.
Info:
Corte di Cassazione
-Cass. n. 7069/2014
-Cass. n. 3931/2014
-Cass. n. 2273/2014
-Cass. n.2263/2014
Vedi anche: Agevolazioni prima casa