Grazie ad una recente sentenza della Corte di Cassazione si è stabilito che in caso di contratto di affitto non registrato l’inquilino ha diritto a farsi restituire quanto versato.
Trovare una casa in affitto che non abbia costi elevati può rivelarsi una vera impresa e in alcuni casi risulta difficile avere anche un regolare contratto scritto e registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
Cosa fare e quali sono le conseguenze dell’affitto in nero? Oggi ve lo sveliamo noi di Magevola prendendo spunto da una sentenza della Corte di Cassazione dell’anno scorso che ha finalmente fatto chiarezza sull’argomento.
Indice
La normativa sull’affitto in nero
Il tema dell’affitto in nero riguarda purtroppo molte persone e per questo motivo è importante sapere bene come tutelarsi e come difendersi da questa cattiva abitudine che in fin dei conti va a danneggiare la nostra stessa economia. A tal proposito la Corte di Cassazione è intervenuta l’anno scorso facendo riferimento al principio generale in base al quale tutte le prestazioni eseguite in esecuzione di un contratto nullo vanno restituite in quanto «non dovute». Questo principio, quindi, coinvolge anche il contratto di affitto non registrato sia esso ad uso abitativo o commerciale.
Se è pur vero che a livello teorico sia possibile stipulare un contratto nella forma in cui si desidera e per questo sia possibile stipulare accordi anche semplicemente con una stretta di mano, d’altro canto questo principio non è valido per quanto riguardo l’affitto: in base all’Art. 1, co. 346, della legge n. 311 del 2004 infatti il contratto di affitto non registrato è nullo.
Quali sono le conseguenze di un contratto di affitto non registrato?
Come già detto il contratto di affitto non registrato risulta di fatto inesistente e di conseguenza:
- non è possibile ad esempio richiedere l’intervento del giudice se l’inquilino non paga l’affitto e non è possibile nemmeno chiedere un decreto ingiuntivo;
- tutte le prestazioni eseguite vanno restituite, quindi ad esempio i canoni di affitti corrisposti in passato devono essere rimborsati all’inquilino.
La sentenza di riferimento
In caso di affitto non registrato bisogna prestare particolarmente attenzione ai tempi di durata dell’affitto: non essendo valido il contratto, infatti, non c’è alcun obbligo di rispettare la scadenza e l’inquilino può lasciare l’abitazione in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.
Quanto stabilito dalla Corte di Cassazione si rivela quindi essere un’importante notizia per tutti coloro che si trovano a pagare l’affitto in nero, soprattutto considerando che va a contrastare quanto stabilito in precedenza dai giudici del tribunale di Milano, secondo i quali se è pur vero che il contratto di affitto non registrato è nullo, l’inquilino, avendo usufruito dell’immobile, non può pretendere la restituzione di quanto versato come canone di affitto.
La sentenza della Corte di Cassazione è però più recente rispetto alla sentenza del tribunale lombardo e per questo motivo, in caso di contratto di affitto non registrato, è possibile far riferimento alla sentenza n. 25503/16 del 13.12.2016, riuscendo in questo modo a far valere i propri diritti: perché in fin dei conti solo pagando tutti, si possono pagare meno tasse.