Anticipo del TFR per acquistare o ristrutturare casa

I lavoratori dipendenti nell’arco della loro vita lavorativa hanno la possibilità di fare richiesta, al proprio datore di lavoro, di un’anticipazione del trattamento di fine rapporto (TFR), per far fronte a delle uscite di carattere straordinario o impreviste.

La normativa, in linea generale, prevede la possibilità di tale richiesta, ma ci sono delle limitazioni e delle possibilità in base alle quali il datore di lavoro può rifiutarsi di concedere l’anticipo.

Requisiti

Il requisito essenziale per poter concedere un’anticipazione del TFR è rappresentato dal fatto che il dipendente deve aver maturato un’anzianità di almeno 8 anni con lo stesso datore di lavoro. Inoltre, è previsto che tale anticipazione non possa superare il 70% dell’intero TFR maturato al momento della richiesta.

Tra i casi espressamente previsti dalla legge e per i quali viene sempre concessa l’anticipazione del TFR abbiamo:

  1. Il sostenimento di spese sanitarie per terapie o interventi chirurgici.
  1. L’acquisto della abitazione principale, anche per i propri figli, purché documentata da atto notarile.

In ogni caso la legge ricorda che alla base della concessione o meno dell’anticipazione del TFR vi è sempre l’accordo tra il datore di lavoro ed il lavoratore, oltre che il rispetto di quanto riportato nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).

Dove la legge non si esprime, interviene la giurisprudenza a colmare i vuoti normativi, ampliando la platea degli aventi diritto ad ottenere l’anticipazione:

  1. La Corte di Cassazione ha previsto la possibilità di estendere il diritto all’anticipazione del TFR anche per l’acquisto dell’abitazione principale da parte del coniuge, purché la coppia sia in regime di comunione dei beni.
  1. La Corte Costituzionale ha, invece, affermato che non è necessario l’atto notarile per provare l’acquisto della casa ma è sufficiente la sottoscrizione tra le parti del preliminare di acquisto.

Fonte: Codice Civile – Legge n. 53/2000