Per non subire esecuzioni e pignoramenti, i condomini adempienti possono stabilire la costituzione di un fondo che dia liquidità al condominio per pagare i suoi debiti. Attenzione, però: occorre l’unanimità.
Vi sarà sicuramente capitato, almeno una volta, di sentire parlare di quanto vivere in un condominio possa talvolta essere problematico, specie in presenza di un condomino moroso, che non paga le proprie quote all’amministratore.
Si pensi al caso di un condominio in cui vi sia uno o più condomini che da diverso tempo non versino più le proprie quote e che, pertanto, l’amministratore non sia riuscito a pagare l’impresa di pulizia, piuttosto che quella di giardinaggio o, in generale, altre spese (es. riparazioni straordinarie). Nonostante l’amministratore avvii prontamente le dovute azioni giudiziarie di recupero dei crediti, si sa che i tempi della giustizia spesso sono lunghi e che, nelle more, i creditori potrebbero già iniziare a bussare alla porta e intentare anch’essi un’azione di recupero verso il condominio, così esposto al pericolo di esecuzioni forzate.
In questi o similari casi, non è infrequente che gli altri condomini finiscano col coprire i debiti inadempiuti dai propri vicini di casa, nell’attesa di essere rimborsati ove l’azione condotta dall’amministratore del condominio vada a buon fine.
Creazione di un fondo liquidità servizi
È infatti possibile, in casi di effettiva necessità di liquidità del condominio, approvare una delibera assembleare che stabilisca di sopperire all’inadempimento del condomino moroso con la costituzione di un fondo creato appositamente (c.d. “fondo liquidità servizi”). A seguito di tale costituzione e dei relativi versamenti imposti ai condomini, sorgerà in capo al condominio (e non ai singoli condomini morosi) l’obbligazione di restituire ai condomini solventi le somme a tale titolo versate.
In proposito, è tuttavia bene sapere che l’istituzione di tale fondo richiede l’unanimità di tutti i partecipanti al condominio. La maggioranza, anche se qualificata, non basta. Lo ha recentemente ribadito il tribunale di Milano con una sentenza (sent. del 18.09.2017) che, invero, si accoda a una giurisprudenza ormai pacificamente concorde sul punto.
Si legge infatti, in sentenza, che non è possibile costituire un fondo con il quale fare fronte alle morosità di alcuni condomini, in mancanza di una deliberazione adottata all’unanimità dall’assemblea condominiale. Basta quindi il dissenso di un solo condomino per renderla annullabile.
A tal fine, il condomino dissenziente dovrà tuttavia avere cura di avviare un tentativo di mediazione (obbligatorio in tema di condominio) e, in caso di insuccesso, impugnare la delibera illegittima entro i termini di legge (30 giorni), mediante ricorso al Giudice.
Attenzione: la mancata impugnazione della delibera nei termini indicati sana il vizio di annullabilità di cui è affetta, sicché la delibera diviene solo per ciò non più contestabile, con la conseguenza che il condomino, pur dissenziente, sarà costretto a versare la quota di propria competenza per la costituzione del fondo.
Fonte: Art. 1123 codice civile