I più piccoli possono utilizzare il cortile del condominio per i loro giochi? Ecco come comportarsi in presenza di schiamazzi e rumori molesti che disturbano la quiete dei residenti.
Ci sarà capitato certamente tante volte di vedere, nel cortile del nostro condominio, gruppetti di bambini rincorrere allegramente un pallone durante le ore pomeridiane della giornata. Alla spensieratezza dei più piccoli si contrappone, tuttavia, il frastuono generato dai loro giochi che, molto spesso, può essere motivo di fastidio e di dispute tra condomini che gradirebbero non vedere intaccata la propria quiete giornaliera e, magari, la portiera della propria auto colpita da qualche conclusione non molto precisa.
Come evitare, dunque, che una tranquilla partitella di calcio all’interno del cortile condominiale diventi un vero e proprio incubo per gli inquilini del palazzo? Normalmente, la risposta a questo genere di domanda può essere facilmente ritrovata tra le righe del regolamento di condominio, ovvero quel documento che comprende tutte quelle regole fondamentali da seguire per una convivenza civile tra gli abitanti dell’edificio.
Se all’interno del regolamento condominiale non dovesse apparire alcuna norma in tal senso, allora i piccoli avrebbero via libera per giocare al pallone. Tuttavia, in ogni momento l’assemblea condominiale può esprimersi per stabilire un divieto o, quantomeno, una regolamentazione delle fasce orarie entro le quali i bambini possono dare spazio al loro divertimento.
Bambini rumorosi: cosa dice il Codice Civile?
Se ciò non dovesse bastare, allora potremmo dare uno sguardo a ciò che dice il Codice Civile in tal senso. In merito al frastuono generato dai bambini durante i loro giochi, l’articolo 844 del Codice Civile dispone che le emissioni sonore non debbano superare “la normale tollerabilità” e che siano comunque relative “alla condizione dei luoghi”. In parole povere, non basta percepire un rumore in un determinato luogo per ritenerlo immediatamente non tollerabile. L’importante è che esso rientri all’interno di una soglia massima, di norma analizzata da un perito tecnico specializzato.
Un’altra norma, emanata dalla Cassazione e contenuto nell’articolo 1102 del Codice Civile, fa invece riferimento all’utilizzo delle parti comuni del condominio, compreso il luogo sfruttato dai bambini per i loro giochi. Nel testo si legge che “ogni partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Ciò significa che i bambini possono, per diritto, giocare all’interno degli spazi condominiali a patto che la loro presenza non rappresenti un ostacolo agli altri condomini. Costituirebbe disagio, infatti, per gli abitanti del palazzo, non poter parcheggiare le proprie auto all’interno del cortile o impedire il transito pedonale dei residenti.
In caso di danno causato dai bambini, scatterà comunque in automatico l’obbligo di risarcimento a carico dei genitori così come contenuto nell’articolo 2048 del Codice Civile. Nell’articolo viene descritto che “Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante”.