Gli importi degli assegni familiari e assegni mensili di maternità concessi dai Comuni per il 2018 aumentano dell’1,1% in risposta all’aumento dei prezzi al consumo.
Con l’emanazione della Circolare INPS numero 35/2018 sono stati stabiliti i nuovi importi degli assegni familiari e degli assegni di maternità concessi dai Comuni.
L’aumento è stato dell’1,1%, pari alla crescita dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In altre parole si tratta di un aumento deciso per compensare la perdita del potere d’acquisto causato dall’inflazione.
Questo tipo di sostegno alle famiglie, comunemente chiamato assegno familiare, è una prestazione previdenziale diversa dall’”assegno per il nucleo familiare” (ANF) e dagli assegni familiari riservati ai lavoratori agricoli e ad alcune categorie di lavoratori autonomi.
Gli assegni di cui parliamo in questo articolo sono previsti, dall’articolo 65 della Legge n. 448/1998, a favore dei nuclei familiari che si trovano in una determinata situazione economica e abbiano almeno tre figli minori a carico, a cui va aggiunto l’assegno di maternità.
Indice
Assegni familiari 2018: Chi ne ha diritto?
Per beneficiare di questo trattamento economico è necessario che il proprio nucleo familiare abbia i seguenti requisiti:
- essere composto da cittadini italiani e comunitari residenti in Italia, oppure cittadini extracomunitari titolari di permesso o diritto di soggiorno in Italia;
- essere composti da almeno da un genitore e 3 figli minori, inclusi eventuali figli adottivi o in affidamento preadottivo;
- avere redditi e patrimoni per un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativamente al 2018 non superiore a 8 mila 650 euro.
A quanto ammontano gli assegni familiari 2018?
L’assegno consiste in un contributo mensile dell’ammontare massimo di 142,85 euro, erogato per 13 mensilità per tutto il 2018, variabile in base all’ISEE.
Percepiranno il massimo importo coloro che vivono in un nucleo familiare con un valore ISEE inferiore a 6,793 mila euro.
La somma percepita verrà ridotta in maniera proporzionale se il valore ISEE risulta superiore, fino ad esaurirsi del tutto al raggiungimento del valore di 8,650 mila euro.
L’assegno è cumulabile con altri benefici previsti a favore della famiglia e non costituisce reddito tassabile ai fini fiscali e previdenziali.
Assegni familiari 2018: come si chiedono?
Per beneficiare dell’assegno occorre presentare la domanda presso il Comune di residenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello rispetto al quale si richiede il contributo.
Ad esempio, entro il 31 gennaio 2019 potranno essere presentate le domande relative alla situazione economica del 2018, accompagnata, ovviamente, dalla dichiarazione ISEE per l’anno 2018.
Il pagamento viene effettuato dall’INPS con cadenza semestrale, la prima entro il 15 luglio e la seconda entro il successivo 15 gennaio.
Gli assegni mensili di maternità
Oltre all’assegno familiare di cui abbiamo parlato fino ad ora, anche gli assegni mensile di maternità hanno subito un aumento dell’1,1%.
Si tratta di una misura prevista a favore delle donne residenti in Italia (italiane, comunitarie o extracomunitarie con diritto o permesso di soggiorno) in maternità, o che abbiano ottenuto un affidamento preadottivo o anche un’adozione senza affidamento nell’anno 2018.
Per ottenere il beneficio occorre anche che la donna richiedente sia “non occupata” oppure che, anche se occupata, non abbia già diritto ad altri trattamenti economici legati alla maternità. Se, invece, percepisce già un beneficio economico, ma è di importo inferiore rispetto all’assegno di maternità, la richiedente avrà diritto alla differenza, ossia la somma che manca per raggiungere l’ammontare previsto dall’assegno, che per il 2018 è pari euro 342,62 al mese per 5 mensilità.
Un’ulteriore requisito per poter beneficiare dell’assegno mensile di maternità è dato dal valore ISEE del nucleo familiare, che non deve superare 17,141 mila euro. Il trattamento viene erogato dall’INPS e non costituisce reddito tassabile ai fini fiscali e previdenziali.
Per richiederlo occorre presentare domanda al Comune entro sei mesi dal parto (oppure dall’adozione o dall’affidamento).