Redditi esenti da IRPEF: quali sono?

Passato il periodo delle dichiarazioni dei redditi, soffermiamo l’attenzione su alcune tipologie di reddito che non rientrano nella base imponibile delle persone fisiche per il calcolo dell’IRPEF, perché escluse dalla tassazione. Quelle più importanti sono le seguenti.

Assegno periodico per il mantenimento dei figli

Tali somme percepite dal coniuge sono escluse dalla tassazione solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • deve trattarsi di somme che devono essere destinate esclusivamente al mantenimento dei figli, anche se nati al di fuori del matrimonio;
  • deve trattarsi di assegni derivanti da separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; tale misura deve essere stabilita da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Assegno di divorzio

L’assegno di divorzio corrisposto in unica soluzione, una tantum, non è deducibile ai fini dell’IRPEF; tale orientamento è stato confermato dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione che, con ordinanza n° 11022 depositata il 28 giugno 2012, ha accolto il ricorso del Fisco.

Assegno di maternità e assegno familiare

Tale sussidio viene erogato sia dallo Stato, tramite l’INPS, sia dai Comuni, in base al possesso di determinati requisiti anagrafici, contributivi e reddituali. Trattandosi di misure a sostegno del reddito non sono soggette a tassazioni dal soggetto che li percepisce; di solito l’aver percepito l’assegno statale esclude la percezione di quello comunale.

Anche l’assegno per il nucleo familiare, quale prestazione a sostegno del reddito, è esente da IRPEF, e il cui importo è stabilito in misura diversa in relazione al numero di persone che compongono il nucleo familiare e in relazione anche al reddito complessivo del nucleo familiare.

Indennità di accompagnamento

È una prestazione economica erogata dall’Inps a domanda dell’interessato, posta a favore di coloro a cui sia riconosciuta un’invalidità civile nella misura del 100%, con impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o di compiere gli atti normali della vita quotidiana senza l’ausilio di un altro soggetto; si pensi ai ciechi, ai sordomuti e agli invalidi civili in genere. Per beneficiare dell’indennità di accompagnamento, oltre agli indispensabili requisiti descritti, è necessario che il richiedente sia cittadino italiano, cittadino comunitario iscritto all’anagrafe del Comune di residenza o cittadino extracomunitario titolare del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 del T.U. immigrazione e abbia la residenza stabile e abituale nel territorio della Repubblica. Per l’anno 2015, l’ammontare mensile dell’indennità di accompagnamento è pari ad euro 508,55 ed è esente da IRPEF.

Indennità ed altri redditi esenti

Altre somme non sono soggette a tassazione IRPEF sono:

  • le indennità a titolo di risarcimento del danno di natura patrimoniale;
  • le pensioni di guerra, pensioni militari e pensioni sociali;
  • alcune tipologie di borse di studio;
  • i compensi percepiti dai componenti dei seggi elettorali non facenti parte di uffici elettorali centrali;
  • i compensi percepiti da associazioni sportive dilettantistiche fino all’importo di 7.500 euro.

Info: Agenzia delle Entrate