Con il Jobs Act, è in arrivo una nuova normativa che disciplina i contratti di lavoro di collaborazione, si passa infatti, dall’acronimo Co.co.co., collaborazioni coordinate continuative, ai Co.co.pe., collaborazioni continuative personali.
Cosa sono i contratti di lavoro Co.co.pe?
Tutte le collaborazioni che consistono in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e con modalità specifiche di esecuzione, comprese le tempistiche ed il luogo di lavoro, organizzate dalla committenza.
La tipologia di contratto di lavoro delle Co.co.pe sarà quella di lavoro subordinato, ad eccezione delle seguenti categorie:
• collaborazioni previste da contratti collettivi nazionali, dove gli accordi stipulati, tra lavoratore e committente, dovranno regolamentare gli aspetti economici e normativi relativi a tali collaborazioni;
• collaborazioni prestate da professionisti iscritti ad albi, per esempio se un ingegnere collabora con un committente in un’attività al di fuori delle proprie competenze professionali, il suo rapporto potrà essere comunque ricondotto al lavoro subordinato, pur essendo iscritto all’albo;
• attività extra-ufficio effettuate da impiegati di pubblica amministrazione;
• collaborazioni professionali rese a società ed associazioni sportive dilettantistiche ASD.
I requisiti tipici della collaborazione coordinata:
• l’autonomia del collaboratore;
• il potere di coordinamento con le esigenze dell’organizzazione aziendale esercitato dal committente;
• la prevalente personalità della prestazione;
• la continuità e la reiterazione degli adempimenti. In mancanza, di tale requisito si delinea invece la prestazione occasionale. (Lavoro autonomo occasionale);
• la retribuzione che deve essere corrisposta in forma periodica e prestabilita.
Differenza dalle Co.co.co
I contratti di lavoro con collaborazioni coordinate e continuative, Co.co.co., rappresentano una categoria intermedia fra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente e pertanto rientrano in una fascia detta parasubordinata. Essi lavorano infatti in piena autonomia operativa, ed è escluso ogni vincolo di subordinazione con il committente del lavoro. Sono pertanto funzionalmente inseriti nell’organizzazione aziendale e possono operare all’interno del ciclo produttivo del committente, al quale viene dato un potere di coordinamento dell’attività del lavoratore in funzione dei bisogni e della programmazione aziendale.
Co.co.co. o co.co.pe?
Nei casi dubbi, per i quali non si ravvisa con sicurezza il carattere della personalità della prestazione, è possibile certificare l’inesistenza di tale peculiarità, presso un’apposita commissione di certificazione dei contratti. Ma pur in presenza della certificazione (sottoscritta da datore di lavoro e lavoratore), non si potrà fuoriuscire dalla riconduzione di contratto di lavoro subordinato, qualora venga accertato che, nel concreto, l’attività sia svolta in maniera esclusivamente personale, continuativa, e con modalità, tempo e sede di lavoro decisi dal committenza.