É importante conoscere il proprio inquadramento lavorativo per poter richiedere le corrispettive indennità spettanti e far lievitare così il netto in busta paga.
La busta paga di un dipendente contiene la somma che egli percepisce come compenso per un determinato periodo di lavoro. In essa sono indicati, in termini numerici e monetari, i rapporti che il lavoratore ha con il proprio datore di lavoro, con lo Stato e con gli Enti previdenziali. La retribuzione in sé é composta da elementi fissi quali la paga base, la contingenza, gli scatti di anzianità e i premi aziendali fissi e da elementi variabili come gli straordinari, gli assegni familiari e le indennità varie. Queste ultime sono indicate, anche nella loro entità, nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) ed integrano la retribuzione ordinaria talvolta in maniera più che soddisfacente. É chiaro che le indennità vengono corrisposte a chi, nello svolgere il proprio lavoro, é gravato da maggiori oneri e responsabilità. Vediamo quali sono le principali indennità corrisposte ad un lavoratore subordinato.
Indennità di trasferta o diaria
É la somma erogata giornalmente al lavoratore che svolge temporaneamente la sua attività al di fuori della sede lavorativa abituale. Tale indennità non deve essere confusa con il rimborso spese, poiché può essere alternativa o aggiuntiva rispetto ad esso. Dal punto di vista fiscale l’indennità é esente da imposte e tasse fino all’ammontare di euro 46,48 giornaliere, se lo spostamento avviene nell’ambito nazionale e fino all’ammontare di euro 77,46 giornaliere se la trasferta avviene all’estero.
Indennità di trasferimento
Differisce dalla precedente per il semplice fatto che, in tal caso, vi é l’effettiva variazione definitiva della sede di svolgimento dell’attività, cosa che invece manca nell’ipotesi di trasferta.
Indennità chilometrica
Tale somma costituisce un mero rimborso al dipendente per il fatto che é stato utilizzato il proprio veicolo personale nello spostamento resosi necessario nell’ambito dell’attività lavorativa. L’entità di tale rimborso é determinato secondo le tabelle ACI, costantemente aggiornate e, facendo distinzione tra i costi legati all’uso del veicolo o proporzionali (carburanti, pneumatici, manutenzioni e riparazioni) e quelli non direttamente legati ad esso o non proporzionali (assicurazione e tassa di possesso). Dal punto di vista fiscale, il rimborso per i costi proporzionali é deducibile fino a 17 cavalli fiscali di un veicolo a benzina e fino a 20 per quello a gasolio.
Indennità di cassa o di rischio
Si tratta di un’indennità erogata per mansioni derivanti dal maneggio di denaro ed é commisurata alle ore di lavoro effettivamente prestate per tale attività ed alla responsabilità diretta del dipendente. Le figure lavorative che, di solito, sono beneficiate di tale somma aggiuntiva sono: i cassieri e gli addetti allo sportello negli istituti bancari o postali, o in qualsiasi ufficio pubblico e privato. Tale indennità deve essere richiesta pena la prescrizione quinquennale o, se l’azienda ha meno di 16 dipendenti, dal momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Indennità di reperibilità
Alcuni contratti collettivi prevedono l’erogazione di tale indennità per quei lavoratori che si rendono reperibili in precise fasce orarie o in giorni prestabiliti, oltre le ore consuete di lavoro. Di norma la programmazione della reperibilità deve essere comunicata 7 giorni prima e nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità.
I compensi giornalieri per questo lavoro straordinario dipendono dagli accordi applicati e dal livello di inquadramento del lavoratore.
Indennità di turno
Viene prevista da alcuni contratti collettivi con la finalità di compensare il lavoratore per il disagio subito nello svolgere la propria attività lavorativa a turni regolari periodici. Di norma l’indennità di turno consiste in una percentuale di maggiorazione della retribuzione oraria che si differenzia a seconda se il turno cade in ore diurne o notturne. In modo specifico, questa indennità è prevista per compensare il lavoro svolto di domenica e non solo attraverso l’erogazione di un supplemento di paga riferito alla prestazione, ma anche attraverso l’attribuzione di vantaggi e benefici contrattuali di diversa natura, come un numero maggiore di giorni di riposo (riposi compensativi), che diversificano il trattamento economico-normativo dei turnisti rispetto a quello dei lavoratori che invece usufruiscono del riposo domenicale.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 8254/10, che è intervenuta proprio in materia di indennità di turno, stabilisce che non spetta alcuna indennità di turno per i dipendenti che, pur avendo un orario articolato, lavorano in una struttura che non offre la continuità del servizio, ad esempio perché non è aperto la domenica e durante le festività. Quindi, si può affermare che tale indennità é erogata a fronte di un’attività continuativa ed ininterrotta.
Indennità sostitutiva del preavviso
Viene erogata da parte del datore di lavoro nel caso in cui, al momento di un licenziamento che non sia sorretto da una giusta causa, il lavoratore viene intimato a lasciare il posto di lavoro, con il preavviso stabilito dal contratto collettivo di categoria. Durante tale periodo, di regola, il lavoratore deve continuare a prestare la sua attività lavorativa, ma il datore di lavoro può dispensarlo da tale obbligo; in tal caso, egli dovrà corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva, pari alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato durante il preavviso. Talvolta, però, tale indennità é riconosciuta anche a favore del datore di lavoro: ciò accade quando colui che recede non abbia dato un congruo preavviso, indipendentemente dalla prova effettiva del danno subito.
Indennità di vacanza contrattuale
L’indennità di vacanza contrattuale è una somma aggiuntiva alla retribuzione, erogata al fine di tutelare i lavoratori nel caso di ritardi nella stipula dei rinnovi contrattuali. Per il pubblico impiego tale indennità é stata stabilmente prevista sin dal lontano 1993, fissandone la decorrenza, le percentuali di maggiorazione e gli elementi della retribuzione legate ad essa.