La prestazione occasionale: le regole per non rischiare

Capita molto spesso, al giorno d’oggi, che un’azienda necessiti di prestazioni lavorative da parte di personale qualificato per pochi giorni all’anno o per il raggiungimento di un preciso obiettivo.

In tali casi, da un lato, l’assunzione sarebbe troppo onerosa per il datore di lavoro, mentre, dall’altro, l’apertura della partita IVA non sarebbe giustificata da un così ridotto spazio temporale.

Per tanti esempi come questo è molto diffusa la tipologia contrattuale delle prestazioni occasionali ovvero quei rapporti lavorativi che, per espressa previsione normativa, devono rispettare i seguenti requisiti:

  • deve trattarsi di un’attività non professionale: tale indicazione si ottiene prevedendo un compenso lordo massimo di euro cinquemila annui;
  • deve trattarsi di un’attività con carattere non abituale ma, appunto, occasionale; per tale si intende una prestazione lavorativa non eccedente i trenta giorni ogni anno e per ciascun committente;
  • non deve avere la caratteristica della continuità, cosa che accadrebbe con un impegno lavorativo superiore ai trenta giorni;
  • non deve esserci una subordinazione tra il committente ed il lavoratore, per non equiparare il contratto di prestazione occasionale ad un comune contratto di lavoro dipendente a tempo determinato.

Il rispetto di queste semplici regole permette di rientrare in tale tipologia contrattuale ed avere, quindi, l’esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali INPS.

È, altresì, importante il limite dei cinquemila euro annui: infatti, oltre tale limite sono dovuti, sull’eccedenza, anche i contributi INPS, previa iscrizione alla Gestione Separata dello stesso Ente di previdenza. Bisogna, infine, sottolineare come il contratto di prestazione occasionale deve essere redatto in forma scritta tra le parti e, al momento del pagamento, deve essere rilasciata ricevuta dal soggetto percipiente, il quale deve anche apporre una marca da bollo da due euro nel caso che la somma incassata supera il limite di 77,47 euro. Quest’ultimo valuterà l’obbligo ma soprattutto la convenienza nel dichiarare tali somme nel quadro RL (redditi diversi) del modello Unico.

Fonte: Testo Unico Imposte sui Redditi – INPS