Pensione ai superstiti: regole e requisiti

Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Linkedin

Se un tuo familiare viene a mancare, puoi avere diritto alla pensione ai superstiti. Quali sono i requisiti necessari?

La pensione ai superstiti è una prestazione economica erogata a favore dei familiari più stretti del defunto. Si parla di pensione di reversibilità se il defunto era un pensionato, invece si tratterà di pensione indiretta se il defunto era un lavoratore. Ci sono dei casi in cui l’INPS non riconosce la pensione ai superstiti? Qui di seguito faremo degli esempi pratici.

Chi sono i beneficiari delle pensioni ai superstiti?

I soggetti che hanno diritto alla pensione sono in ordine:

  • il coniuge superstite, anche se separato o divorziato, se titolare di un assegno di mantenimento;
  • i figli, che alla morte del genitore siano minorenni o maggiorenni ma studenti di scuola media o professionali (fino a 21 anni), maggiorenni e studenti universitari fino all’età di 26 anni; per i maggiorenni inabili è prevista la possibilità di mantenere il diritto alla pensione nonostante lo svolgimento di particolari attività lavorative con finalità terapeutiche e presso determinati datori di lavoro (circolare n.15 del 2009);
  • nipoti minorenni e conviventi e non titolari di pensioni o di altri redditi tali da determinare un’autosufficienza economica;
  • i genitori, in mancanza di coniugi e figli: la prestazione può essere corrisposta se questi hanno un’età superiore a 65 anni, non sono titolari di pensione e sono a carico del figlio al momento del decesso;

In mancanza di coniuge, figli, nipoti minori e genitori la pensione può essere erogata a fratelli celibi inabili o sorelle nubili inabili che alla morte del lavoratore siano a suo carico.

Quali sono i requisiti che il pensionato deceduto deve avere per attribuire la pensione ai superstiti?

Se il deceduto era pensionato, ai superstiti spetta la pensione di reversibilità, tranne se il defunto percepiva l’assegno ordinario di invalidità.

Per poter ricevere la pensione il defunto doveva possedere una delle seguenti assicurazioni:

  • assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, Agricoli Autonomi);
  • gestione separata dell’Inps;
  • gestioni sostitutive ed esclusive dell’AGO (dipendenti pubblici, FF.SS e poste);
  • gestioni delle casse professionali dei liberi professionisti (avvocati, medici, notai, Dottori commercialisti).

E se il deceduto non era ancora in pensione?

Il lavoratore deceduto, non pensionato, per attribuire le pensioni ai superstiti, deve aver maturato:

  • almeno 780 settimane (circa 15 anni) di contributi (pensione indiretta);
  • almeno 260 settimane (circa 5 anni) di contributi, di cui almeno 156 (circa 3) negli ultimi cinque anni prima della data del decesso (pensione indiretta);

Se il lavoratore è deceduto per motivi di servizio, ai superstiti spetta la pensione privilegiata indiretta, a prescindere dai contributi versati.

Se mancano i requisiti contributivi, non è possibile erogare né la pensione di reversibilità né quella indiretta, quindi ai superstiti spetta l’indennità di morte e l’indennità una tantum, somme pagate una sola volta, da non confondere con una vera e propria pensione.

Quali sono gli importi spettanti per la pensione dei superstiti?

  • solo il coniuge riceverà il 60% della pensione;
  • un solo figlio riceverà il 70% della pensione;
  • se sono presenti il coniuge e un figlio spetterà l’80% della pensione suddiviso in: 60% al coniuge e il restante 20% al figlio;
  • se sono presenti 2 figli spetterà l’80% della pensione suddivisa in parti uguali;
  • se sono presenti coniuge e due o più figli spetterà il 100% della pensione cosi suddivisa: 60% al coniuge e il restante 40% diviso in parti uguali ai figli;
  • tre o più figli si divideranno in parti uguali il 100% della pensione;
  • un genitore riceverà il 15% della pensione;
  • un fratello o una sorella percepiranno il 15% della pensione;
  • due genitori percepiranno il 30% della pensione;
  • due fratelli e sorelle divideranno in parti uguali il 30% della pensione;
  • se sono presenti 3 fratelli o sorelle sarà erogato il 45% della pensione e spetterà il 15% a ciascuno;
  • se sono presenti 4,5 o 6 fratelli o sorelle sarà erogata una percentuale di pensione pari al 15% di ciascuno;
  • in presenza di più di 6 fratelli o sorelle sarà erogato il 100% della pensione da suddividere in parti uguali.

L’importo della pensione viene ridotto in base ai redditi posseduti dal superstite. Si intendono i redditi derivanti dal lavoro, redditi da pensione e altri redditi ad esempio quelli derivanti da fabbricanti.

Da quando si inizia a calcolare l’importo della pensione ai superstiti?

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

Esistono cause che fanno perdere il diritto alla pensione ai superstiti?

Sì. Le cause di cessazione per il diritto alla pensione ai superstiti sono le seguenti:

  • per il coniuge superstite risposato;
  • per i figli minori, al compimento del 18 anno di età;
  • per i figli di scuola media o professionale che terminano o interrompono gli studi e comunque al compimento del 21 anno di età;
  • per i figli studenti universitari, che terminano o interrompono gli anni del corso legale di laurea e in ogni caso fino al compimento del 26 anno di età;
  • per i figli inabili, qualora venga meno lo stato di inabilità;
  • per i genitori, qualora conseguano altra pensione;
  • per i fratelli e/o sorelle qualora conseguano altra pensione oppure venga meno l’eventuale stato di inabilità;
  • per i nipoti minori, valgono le stesse cause di cessazione o sospensione dal diritto alla pensione previste per i figli.

Come presentare la domanda per avere la pensione dei superstiti?

La domanda può essere presentata attraverso il portale INPS accessibile direttamente al servizio con il codice PIN personale oppure telefonando al numero 803164 gratuitamente da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento; in alternativa ci si può fare aiutare dai patronati e da tutti gli intermediari dell’Istituto, usufruendo dei servizi telematici offerti degli stessi.

Fonte: Inps