Auto in leasing? Ecco cosa cambia con il nuovo decreto

In Italia la forma più comune di leasing riguarda le automobili, ed interessa aziende o società commerciali, in quanto questa forma di contratto è prevista per le attività lavorative che necessitano di mezzi sempre nuovi, senza pesare eccessivamente sui bilanci.

In alcuni casi possono accedere al leasing anche i privati, che dimostrino però di utilizzare il mezzo ai fini lavorativi (pensiamo ad esempio ai rappresentanti).

Vediamo più in dettaglio come funziona il leasing di un’auto

L’auto viene concessa da una società di leasing, convenzionata con una banca o una finanziaria. Dopo aver stabilito il modello dell’auto ed il prezzo, il locatario (ad esempio l’imprenditore o un delegato della società) diventa il responsabile del mezzo, e i suoi dati finiscono sul libretto di circolazione, dietro pagamento di rate mensili fine alla scadenza del contratto.

La prima rata solitamente è più grande delle altre, poi si prosegue con rate mensili sempre fisse, ed alla scadenza del leasing, si può decidere di riscattare l’auto oppure di tornarla alla società di leasing.

Lo svantaggio principale è il dover pagare degli interessi, circa il 10%, del valore dell’auto.

I vantaggi sono diversi:

  • possibilità di cambiare l’auto mediamente ogni 2-3 anni, senza preoccuparsi della svalutazione;
  • possibilità di dedurre il costo del leasing e le spese accessorie (come la benzina, i caselli autostradali);
  • possibilità di dedurre l’IVA ed i costi per uso promiscuo dei dipendenti;
  • possibilità di ottenere un’auto pagandola a rate senza bisogno di prestiti.

Esistono due tipologie di contratto leasing:

  • finanziario: il locatario si carica tutte le spese dell’auto, compresa manutenzione e assicurazioni;
  • full leasing: le spese le paga la società, ma la rata mensile è maggiore.

Da qualche giorno il leasing è meno conveniente, infatti, il pagamento della tassa di circolazione (bollo auto) è a carico dell’utilizzatore del mezzo e non della società di leasing, così come la responsabilità del mancato pagamento.

Il bollo, inoltre, andrà pagato non più alla Regione in cui ha sede la società, ma a quella in cui risiede l’utilizzatore.