IMU, IMI e IMIS su immobili strumentali ad attività commerciali sono deducibili al 20% con il modello Unico 2016
Con la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013, art. 1, commi 715 e 716), è stato introdotto nell’ordinamento tributario italiano la deducibilità parziale dell’Imposta municipale propria (IMU) sugli immobili strumentali. La legge prevedeva per il periodo d’imposta 2013 una deducibilità del 30%, mentre per i periodi successivi l’aliquota sarebbe scesa al 20%.
Anche con riferimento al periodo d’imposta 2015, dunque, la quota deducibile sarà del 20%.
Ma vediamo quali sono le condizioni e come funziona il meccanismo della deducibilità.
Indice
Imu immobili strumentali: i soggetti beneficiari
I soggetti che possono godere della deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali sono enti e persone titolari di reddito d’impresa o di reddito derivante dall’esercizio di arte o professione, pertanto che appartengano alle seguenti categorie:
• società e enti commerciali residenti nel territorio italiano;
• enti non commerciali, con riguardo all’IMU sui beni relativi all’attività commerciale esercitata;
• società di persone (in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate);
imprese individuali, familiari o coniugali;
• le persone fisiche, le società e gli enti non residenti che esercitano stabilmente attività commerciali sul territorio italiano;
• i professionisti e gli studi professionali;
• le società di persone e le imprese individuali in contabilità semplificata.
Per le imprese individuali, le società e gli altri entri non commerciali, la deducibilità IMU riguarda solo gli immobili inerenti all’attività commerciale esercitata.
La definizione di immobile strumentale
Come già accennato, la deduzione IMU riguarda solo gli immobili “strumentali”, ossia quelli funzionali allo svolgimento dell’attività commerciale.
Secondo il secondo comma dell’articolo 43, comma 2, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, DPR 917/86), «Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell’articolo 77, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all’ultimo periodo del comma 1-bis dell’articolo 62 per il medesimo periodo temporale ivi indicato».
Possiamo dedurre che esistano tre categorie di immobili strumentali:
• gli immobili utilizzati esclusivamente dall’imprenditore (persona, ente o società) per lo svolgimento della propria attività commerciale;
• gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di una diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se dati in locazione o in comodato.
Sono esclusi dalla deducibilità dell’IMU alcune categorie di immobili, come i cosiddetti “immobili patrimonio”e quelli considerati “beni merce”, cioè quelli oggetto di vendita.
Le imprese individuali, per poter usufruire del beneficio fiscale, devono preliminarmente provvedere all’iscrizione del bene in contabilità. Lo stesso onere non incombe, invece, sui lavoratori autonomi.
Deduzione IMI e IMIS nel modello UNICO 2016
La Legge di Stabilità 2015 ha esteso la deducibilità del 20% anche su IMI (Imposta municipale immobiliare, disciplinata dalla Legge provinciale n. 3/2014 dalla Provincia Autonoma di Bolzano e all’IMIS (Imposta immobiliare semplice, stabilita dalla legge provinciale n. 14/2014 della Provincia Autonoma di Trento.
Il periodo d’imposta utile per la deducibilità di IMI e IMIS è quello «in corso al 31.12.2014».
Info: Gazzetta Ufficiale