Opportunità di finanziamento per le imprese grazie a un immobile in garanzia

Le imprese potranno chiedere un mutuo o un finanziamento bancario grazie alla possibilità di garanzia su un immobile in possesso

Per le piccole e medie imprese ci sono ottime novità previste dal Decreto Banche (dl 59/2016). Di cosa si tratta? Un imprenditore iscritto nel registro delle imprese potrà richiedere un mutuo o finanziamento bancario mettendo come garanzia un proprio immobile.

Il finanziamento per le imprese può essere applicato sui seguenti beni, di proprietà dell’imprenditore o di terzi:

  • terreno;
  • fabbricato industriale;
  • fabbricato commerciale;
  • fabbricato residenziale.

Il pegno può essere costituito su beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa, a esclusione dei beni mobili registrati.

Il contratto di finanziamento per le imprese, affinché non venga annullato, dovrà essere un atto scritto contenente le seguenti indicazioni:

  • creditore;
  • debitore o eventuale terzo concedente il pegno;
  • descrizione del bene dato in garanzia;
  • descrizione del credito garantito;
  • importo massimo garantito.

L’iscrizione ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata per mezzo di una successiva iscrizione nel registro prima della scadenza del decimo anno. Contestualmente, è ammessa anche la cancellazione dell’iscrizione che può essere richiesta di comune accordo da creditore pignoratizio e datore del pegno o domandata giudizialmente.

In quali casi decade l’accordo del finanziamento per le imprese?

Come tutti gli accordi che si rispettino, anche in questo caso ci sono delle clausole da seguire affinché si mantenga attivo l’accordo tra l’imprenditore e il creditore.
Si considera inadempiente in questi casi:

  • contratto a rate mensili: se non vengono pagate per oltre sei mesi almeno tre rate, anche non consecutive;
  • contratto a rate più lunghe: quando il pagamento non avviene per oltre sei mesi dalla scadenza di una sola rata;
  • restituzione non a rate: in caso di pagamento in ritardo di oltre sei mesi dalla scadenza prevista per il rimborso.

Se l’imprenditore si trova in uno dei casi sopra elencati, il creditore (banca o intermediario) attiva una notifica affinché si avvalga del diritto sull’immobile previsto dal contratto. Dopo 60 giorni da questa notifica, sono d’obbligo una serie di controlli effettuati da un perito che rilascia la stima del diritto reale immobiliare. Il contratto potrà considerarsi risolto quando al creditore sarà comunicato il valore di stima dell’immobile o viene versata la differenza.

Per saperne di più Gazzetta Ufficiale

 

Info: Gazzetta ufficiale